DECRETO 8 luglio 1993, n. 361
Entrata in vigore del decreto: 2/10/1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge n. 46 del 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni;
Sentiti i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del comitato centrale metrico espresso nell'adunanza del 14 gennaio 1992;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'ordinanza generale del 30 novembre 1992 dal quale si e' ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 1, comma 1, considerato il tenore letterale dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che parla di "aziende, gestioni o servizi speciali";
Ravvisata peraltro l'opportunita', in base al predetto art. 32, di dover integrare il termine "azienda" con la qualificazione "speciale";
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 175402 del 22 aprile 1993;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'istanza per l'abilitazione ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, di cui all'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata o da sua azienda speciale.
2.L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione comprovante: - la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali; - le dimensioni e le caratteristiche dei locali adibiti a laboratorio; - l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione; - il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188: "Art. 30. - Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonche' a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validita' equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attivita', i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a: a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni; c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo. Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio puo' avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori e' utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorita' giudiziaria competente di cui all'art. 24, comma primo. Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalita', diritti pari alla meta' di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - L'art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa) e' cosi' formulato: "Art. 32. - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i consigli: 1) adempiono le attribuzioni gia' demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 2) approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 3) compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni; 4) amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare ed esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i consigli stessi si riservano; Omissis". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'articolo 1: - Per il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 46/1968 si veda in note alle premesse.
Art. 2
1.L'abilitazione e' rilasciata in seguito all'esito positivo degli eventuali accertamenti che l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi ritenga necessari al fine di verificare i dati dichiarati nell'istanza, nonche' l'idoneita' a rilasciare le certificazioni sul titolo delle materie prime e degli oggetti in metallo prezioso con il grado di precisione previsti nei metodi ufficiali di analisi.
2.Il decreto di abilitazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.L'abilitazione e' revocata in presenza di gravi inadempienze ovvero qualora siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stata rilasciata. Durante l'accertamento delle inadempienze l'abilitazione puo' essere sospesa con provvedimento motivato del Ministro.
Art. 3
2.La Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in qualunque tempo, disporre ispezioni e controlli straordinari per accertare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
Nota all'articolo 3: - Per il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 46/1968 si veda in note alle premesse.
Art. 4
1.Il laboratorio abilitato e' tenuto a contrarre assicurazione di responsabilita' civile per i danni a terzi conseguenti alle operazioni di saggio.
2.La revisione degli accertamenti tecnici e delle analisi eseguiti dai laboratori abilitati e' di competenza del laboratorio annesso all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
1.I direttori dei laboratori abilitati devono trasmettere annualmente all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione riepilogativa dei lavori di saggio compiuti.
Art. 6
1.Quando, dalle analisi eseguite in sede di saggio per conto di privati, si riscontri un titolo inferiore a quello impresso o dichiarato, il direttore del laboratorio abilitato deve darne immediata comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio metrico competente della provincia in cui ha sede il titolare del marchio di identificazione. L'Ufficio provvede ad espletare tempestivamente gli adempimenti ed i controlli previsti dall'art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.
2.L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 non si applica ai saggi richiesti dal produttore per il controllo della propria produzione.
Nota all'articolo 6: - Il testo dell'art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' il seguente: "Art. 21. - Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di: a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento; b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione; c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso; d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente art. 19. Il prelevamento di cui al punto a) puo' essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovra' specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata".
Art. 7
1.Ai fini del prelevamento di cui all'art. 21, lettera a), della legge 30 gennaio 1968, n. 46, la scelta dei campioni in oro puo' essere effettuata anche in base ai risultati ottenuti da un accertamento preliminare del titolo eseguito con il metodo della pietra di paragone.
2.Nel caso di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi prodotti in serie, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi e' fissato dalla tabella allegata al presente regolamento il cui adeguamento a nuove tecniche di prelievo puo' essere realizzato con apposito provvedimento della direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'articolo 7: - Il testo dell'art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' il seguente: "Art. 21. - Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di: a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento; b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione; c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso; d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente art. 19. Il prelevamento di cui al punto a) puo' essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovra' specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata".
Art. 8
1.Gli oggetti prelevati a norma degli articoli 66, 67 e 68 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, racchiusi in involucri garantiti da sigilli apposti dall'impiegato prelevante e dal proprietario dell'oggetto o da chi nell'occasione lo rappresenti, devono essere trasmessi dall'ufficio provinciale metrico all'ufficio di analisi che sara' indicato da istruzioni ministeriali, per l'esecuzione dei saggi.
2.Sono uffici di analisi gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi presso i quali e' installato uno dei laboratori di saggio di cui all'art. 30, comma 1, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, o nell'ambito della cui provincia ha sede un laboratorio abilitato ai sensi dell'art. 2 precedente.
3.La trasmissione puo' essere effettuata mediante consegna diretta da parte del personale dell'ufficio metrico, ovvero con pacco assicurato, sigillato con il bollo a stemma dell'ufficio metrico, per un valore concordato con l'imprenditore interessato, se quest'ultimo non preferisca provvedere direttamente alla sua consegna all'ufficio provinciale metrico competente.
4.Nelle istruzioni ministeriali di cui al comma 1 sono altresi' fissate, secondo le prescrizioni dell'art. 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, le modalita' per la restituzione degli oggetti prelevati e per la loro trasmissione dall'ufficio di analisi al laboratorio abilitato.
Nota all'art. 8: - Gli articoli 66, 67, 68 e 70 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, concernente il regolamento di attuazione della legge n. 46/1968, disciplinano la procedura di prelevamento degli oggetti preziosi da sottoporre al controllo del titolo.
Art. 9
1.Nei casi in cui gli uffici provinciali metrici per il saggio dei campioni prelevati si avvalgano, ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, di un laboratorio abilitato di Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli oneri relativi alle analisi effettuate da tale laboratorio gravano sul capitolo delle spese di funzionamento dei laboratori di saggio dei metalli preziosi dei predetti uffici provinciali metrici.
Il Ministro: SAVONA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 178
Allegato
ALLEGATO
```
```
| NUMERO DEGLI ESEMPLARI
Numero degli articoli | DA PRELEVARE
componenti la partita |______
| Minimo | Massimo
_____|__|__
81 - 224 | 1 10
225 - 449 | 4 40
450 - 700 | 5 50
701 - 1000 | 7 70
oltre 1000 | Un esemplare per ogni cento
Nota: Per articoli s'intendono i semilavorati o gli oggetti in metallo prezioso componenti la partita sottoposta a controllo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)