DECRETO 5 agosto 1993, n. 368
Entrata in vigore del decreto: 3/10/1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 128-135 e 1280 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1932, n. 327;
Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1949, n. 631;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria 1991);
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla direttiva CEE n. 87/540, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1992, esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 153/ECE del 16 marzo 1993;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Ai fini del presente decreto s'intende: 1) per "professione di trasportatore di merci per via navigabile", l'attivita' di qualsiasi impresa che, mediante un battello impiegato in navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto di terzi, anche se questa attivita' sia esercitata solo occasionalmente; 2) per "imprese", sia le imprese individuali che quelle societarie, ai sensi dell'art. 58 del trattato C.E.E., nonche' le associazioni, consorzi o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalita' giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti ed i loro membri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva CEE n. 87/540, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 322 del 12 novembre 1987. Note alla premesse: - La legge n. 332/1957 reca norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali. - Il D.P.R. 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, reca norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di "Autorizzato" della navigazione interna. - Per il titolo della direttiva n. 87/540 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche o alle imprese che esercitano l'attivita' professionale di trasporto di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non sia superiore a 200 tonn. metriche ed alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti.
Art. 3
1.Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di trasporto merci per via navigabile, colui che e' preposto a dirigere l'attivita' stessa in maniera permanente ed effettiva deve essere in possesso dello specifico attestato di capacita' professionale, nonche' del requisito dell'onorabilita'.
2.Tale obbligo sussiste nei confronti di tutte le imprese di cui al precedente art. 1, anche se esercitano la loro attivita' esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile.
3.Qualora l'impresa che intenda esercitare la professione di trasportatore non possa soddisfare il requisito della capacita' professionale, potra' comunque essere autorizzata a svolgere l'attivita' di trasporto di merci per via navigabile, a condizione che affidi la conduzione dell'impresa, in modo effettivo e permanente, ad un'altra persona la quale soddisfi al requisito della capacita' professionale.
4.Il requisito della capacita' professionale consiste nella conoscenza delle materie indicate nell'allegato al presente decreto, accertata dalle apposite commissioni d'esame che saranno istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.
5.Gli uffici provinciali di cui al precedente cenno rilasceranno i relativi attestati.
6.La conoscenza nella materia indicata al comma 4, e' acquisita o mediante esperienza pratica di almeno un anno presso una impresa di trasporto per via navigabile o mediante frequenza di appositi corsi istituiti presso organismi di formazione professionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti.
7.I candidati all'esame che siano in possesso di diplomi di scuola media superiore, o diploma di laurea, sono esentati dal sostenere l'esame nelle materie la cui conoscenza e' assicurata dal possesso di detto titolo di studio.
8.Con decreto del Ministro dei trasporti verranno stabilite la composizione delle commissioni di cui al comma 4 nonche' gli organismi di formazione professionale di cui al comma 6.
Art. 4
1.Le persone fisiche che possono provare di aver esercitato, in base a titolo idoneo, in uno Stato membro la professione di trasportatore di merci per via navigabile, anteriormente al 1 luglio 1990, ovvero abbiano una esperienza pratica di almeno tre anni, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nella conduzione continuativa di una impresa del settore, sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano i requisiti secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4, per ottenere il relativo attestato.
2.L'attivita' di trasporto puo' essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile eccezionalmente per sei mesi in caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica, a norma delle disposizioni contenute nei libri I e II del codice civile, dagli eredi o dai legali rappresentanti che soddisfino le condizioni enunciate nell'art. 3 o che, se privi del titolo professionale, possano dimostrare di aver maturato nel settore una effettiva esperienza pratica per la durata di almeno un anno.
Art. 5
1.Sono riconosciuti in Italia i diplomi e gli attestati rispettivamente previsti all'art. 3, comma 4, e all'art. 4, rilasciati da un altro Stato membro della CEE.
2.Qualora i documenti da esibire ai fini del riconoscimento siano redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana con attestazione di conformita' al testo originale da parte dell'autorita' diplomatica o consolare italiana del Paese nel quale i documenti sono stati rilasciati, oppure da un traduttore ufficiale.
3.Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.
Art. 6
1.Il provvedimento di riconoscimento, attribuisce al titolare il diritto di accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per i cittadini italiani.
Art. 7
1.Le decisioni che comportano il rigetto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate.
2.L'autorizzazione all'esercizio della professione puo' essere revocata se viene accertato che non sono piu' soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3, in tal caso puo' essere concesso un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.
3.Competenti all'emanazione dei relativi atti di rigetto e di revoca sono le commissioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
4.Nei confronti degli atti di rigetto di una domanda, nonche' di revoca dell'autorizzazione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti, nei termini di legge.
Art. 8
1.Ai fini del possesso del requisito dell'onorabilita' gli interessati non devono aver riportato condanne irrevocabili superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, ovvero condanne a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, o per reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione.
Nota all'art. 8: - La legge n. 75/1958 reca: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".
Art. 9
1.I cittadini di altro Stato membro della C.E.E. possono dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita' o la mancanza di fallimento mediante presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, mediante presentazione di un documento equipollente rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza del trasportatore dal quale risulti che tali requisiti sussistono.
2.Se la prova del possesso di detti requisiti non puo' essere fornita dal documento di cui al paragrafo precedente, costituisce prova sufficiente per i cittadini di altri stati membri un attestato rilasciato da una Autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, dal quale risulti il possesso di tali requisiti.
3.Se il documento richiesto non e' rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza puo' essere prodotta una dichiarazione giurata o sostitutiva resa dall'interessato davanti ad una Autorita' giudiziaria o amministrativa competente oppure davanti ad un notaio dello Stato di origine o di provenienza che rilascera' un attestato di autentificazione di tali dichiarazioni. La mancanza di fallimento puo' essere anche dichiarata davanti ad un organismo professionale qualificato dallo stesso Stato.
4.I documenti rilasciati in conformita' ai commi 1 e 2 e le dichiarazioni redatte ai sensi del comma 3, al momento della presentazione, devono essere di data non anteriore a tre mesi e redatti nella forma prevista dal comma 2 del precedente art. 5.
Art. 10
1.Gli articoli 5 e 9 si applicano anche ai cittadini degli Stati membri della comunita' che a norma del regolamento CEE n. 1612/68 esercitano a titolo di lavoratori subordinati le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1993
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 241
Nota all'art. 10: - Il regolamento CEE n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita', e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 257 del 19 ottobre 1968.
Allegato
ALLEGATO ELENCO DELLE MATERIE CHE SONO PREVISTE ALL'ART. 3 COMMA 4 E CHE BISOGNA DAR PROVA DI CONOSCERE Le conoscenze da prendere in considerazione per accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco. Esse risultano assimilabili da parte di persone che possiedono una formazione corrispondente al livello del diploma di fine studi della scuola dell'obbligo. A. Materie la cui conoscenza e' richiesta per i trasportatori che intendono effettuare unicamente trasporti nazionali: 1. Diritto. - Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio della professione e che vertono in particolare: sui contratti in genere; sui contratti di trasporto, in particolare sulla responsabilita' del trasportatore (natura e limiti); sulle societa' commerciali; sui libri di commercio; sulle norme vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale; sul regime fiscale. 2. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa: modalita' di pagamento e di finanziamento; calcolo dei prezzi di costo; regime dei prezzi e delle condizioni di trasporto; contabilita' commerciale; assicurazioni; fatture; ausiliari dei trasporti. 3. Accesso al mercato: disposizioni relative all'accesso alla professione nel suo esercizio; regimi di noleggio; documenti di trasporto. 4. Disposizioni e gestioni tecniche: caratteristiche tecniche dei battelli; scelta del battello; immatricolazione; tempo accordato per le operazioni di carico e scarico (stallie) e controstallie. 5. Sicurezza: disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione sulle vie navigabili; prevenzione degli infortuni e provvedimenti da prendere in caso di infortunio o incidenti. B. Materie la cui conoscenza e' richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali: le materie enumerate alla lettera A; le disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile tra gli Stati membri e tra la Comunita' e i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, nonche' da convenzioni ed accordi internazionali, in particolare in materia di noleggio nonche' in materia di prezzi e di condizioni di trasporto; le pratiche e formalita' doganali; le principali normative sulla circolazione negli Stati membri.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)