DECRETO 12 luglio 1993, n. 371

Type Decreto
Publication 1993-07-12
Ultimo aggiornamento 1993-09-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5-10-1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi";

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per l'edificabilita' dei suoli";

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3001/M/4(9) del 21 gennaio 1993);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

COMPOSIZIONE

E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO CENTRALE

Capo I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO CENTRALE

Art. 1

1.Il comitato tecnico centrale e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno - dei quali almeno uno appartenente al ruolo dell'amministrazione civile - della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, scelti tra funzionari e ufficiali in possesso di specifica esperienza e preparazione professionale nel settore. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni.

2.Quando e' necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e valutazione tecnica, il presidente del comitato puo' chiamare a partecipare alle sedute rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati.

3.Il comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo di un ufficio di segreteria istituto nell'ambito del Gabinetto del Ministro dell'interno che provvede a curare gli adempimenti connessi al funzionamento e all'attivita' del Comitato medesimo con l'impiego di personale gia' in servizio.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo coordinato del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, con la legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 162, del 12 luglio 1991. - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione sulle imposte sui redditi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. - La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per l'edificabilita' dei suoli" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte deii conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Per la validita' delle riunioni del comitato e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno uno dei rappresentanti per ciascuna amministrazione, ivi compreso almeno uno fra i membri tecnici.

2.Le decisioni del comitato sono valide se deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

3.In caso di assenza o impedimento del presidente assume la presidenza il rappresentante del Ministero dell'interno appartenente al ruolo dell'Amministrazione civile.

Art. 3

1.Le riunioni del comitato vengono periodicamente convocate dal presidente tenuto conto del numero delle richieste di intervento pervenute dalle prefetture.

2.Per ogni richiesta il presidente provvede a designare un relatore da scegliersi tra i membri tecnici in seno al Comitato, al quale la segreteria trasmette gli atti relativi.

3.Il relatore designato e' tenuto a riferire entro il termine assegnatogli, formulando una specifica proposta progettuale da sottoporre alla approvazione del comitato. Per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, ai fini della formulazione della proposta, il relatore puo' chiedere al comitato la collaborazione di organi centrali o periferici dello Stato nonche' degli uffici tecnici delle amministrazioni locali.

Capo II PROCEDURE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

1.Ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive da demolire inoltrano formale istanza al prefetto della provincia. Qualora la richiesta provenga da amministrazioni o enti diversi dal comune competente per territorio, la stessa dovra' essere inviata, per conoscenza, al sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' degli articoli 4 e 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2.Qualora i suoli su cui insistono le opere abusive da demolire siano di proprieta' statale e in uso ad amministrazioni pubbliche e' fatto obbligo a queste ultime di segnalare all'intendente di finanza competente per territorio l'esistenza di opere abusive ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale.

Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilita' dei suoli) e' il seguente: "Art. 1 (Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare). - Ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere e' subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge". - L'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) attribuisce al sindaco la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale, nonche' la competenza a provvedere alla demolizione di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. - Il testo vigente dell'art. 14 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' il seguente: "Art. 14 (Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici). - Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso".

Art. 5

1.Il comitato, sulla base della proposta tecnica formulata dal relatore, definisce e approva il progetto di demolizione, individuando l'amministrazione dello Stato che dovra' provvedere all'esecuzione dei lavori con personale e mezzi tecnici in dotazione. Il comitato provvede, altresi', a nominare tra i propri componenti un comitato ristretto incaricato di sovrintendere all'attuazione degli interventi deliberati, che, al compimento della demolizione, relazionera' sull'attivita' eseguita.

Art. 6

1.Dopo l'approvazione della proposta da parte del comitato, il progetto, ove prescritto, viene sottoposto ai pareri tecnici e amministrativi dei competenti organi consultivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2.All'esecuzione del progetto nei termini e secondo le modalita' nello stesso indicati provvedono gli organi tecnici dell'amministrazione di cui all'art. 5, previa tempestiva comunicazione al prefetto della provincia e al sindaco competente per territorio.

Art. 7

1.Le spese relative alle demolizioni, nonche' quelle indispensabili per l'attuazione degli interventi deliberati ai sensi dell'art. 5, sono a carico delle amministrazioni e enti pubblici indicati nel comma 3 dell'art. 17- bis del citato decreto-legge n. 152 del 1991, ovvero del comune richiedente cui spetta, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 47 del 1985, provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Le predette amministrazioni hanno diritto di rivalsa sui soggetti responsabili degli abusi.

2.Ai fini del recupero delle somme l'amministrazione interessata predispone apposito provvedimento formale di liquidazione delle spese che, vistato dal comitato tecnico centrale, viene comunicato nelle forme di legge ai soggetti responsabili degli abusi, tenuti a sostenere i relativi oneri, ed assegna il termine di trenta giorni per il pagamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la stessa amministrazione trasmette al prefetto competente per territorio copia del provvedimento di liquidazione, corredato dell'avvenuta notifica nei confronti degli interessati. Il prefetto emana l'ingiunzione assegnando agli interessati l'ulteriore termine di trenta giorni ai fini del versamento delle somme dovute. Qualora nel termine stabilito non sia effettuato il pagamento, si fa luogo alla riscossione delle somme dovute, con la procedura prevista dagli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Note all'art. 7: - Il testo vigente dell'intero art. 17- bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparezza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' il seguente: "Art. 17-bis. - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. 2. Il comitato e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni. Del comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati. 3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilita' di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del comitato. La richiesta e' trasmessa al predetto comitato corredata da una relazione del prefetto che, qualora sussistono particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre amministrazioni dello Stato; tenuto conto del'le rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entita' dell'intervento. 5. Il prefetto ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalita' di organizzazione e funzionamento del comitato, nonche' le procedure per l'attuazione degli interventi operativi. 7. Salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1. 8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte". I commi 5 e 6 del'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), sopracitati, disciplinano le proce- dure per la destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della legge n. 575/1965. Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 27 della menzionata legge n. 47/1985: "Art. 27 (Demolizione di opere). - In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne da' notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 47/1985 e' riportato in nota all'art. 4.

Art. 8

1.Il comitato riferisce ogni tre mesi al Ministro dell'interno sull'attivita' svolta.

Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro della difesa FABBRI

Visto, Il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1993

Registro n. 28 Interno, foglio n. 359

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