DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1993, n. 384
Entrata in vigore del decreto: 15/10/1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Vista la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella seduta del 30 gennaio 1992, intesa a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, nella parte relativa alla disciplina degli esami di idoneita' professionale per i giornalisti;
Vista la nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in data 29 luglio 1992, con la quale e' stato espresso parere favorevole alle modifiche apportate al testo originario dal Ministero di grazia e giustizia;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'intero art. 32 della legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2.
Art. 2
1.L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 45 (Sessioni e commissioni ). - 1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneita' professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione. 2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attivita' presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attivita'. 3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi. 4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilita' a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1› febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale. 5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formu- late dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonche' direttamente dai consiglieri nazionali. 6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni. 7. La commissione non puo' esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unita'. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto. 8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, e' presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarita' della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni. 9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione puo' essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica. 10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati. 11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice. 12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali. 13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.".
Nota all'art. 2: - Gli articoli 32 e 34 della legge n. 69/1963 cosi' recitano: "Art. 32. (Prova di idoneita' professionale). - L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della commissione di esame. Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento". "Art. 34. (Pratica giornalistica). - La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro".
Art. 3
1.L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 46 (Ammissione alla prova di idoneita' professionale ). - 1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge. 2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale. 3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione e' annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta. 4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento. 5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture. 6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta. 7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti. 8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data. 9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.".
Note all'art. 3: - Il primo comma dell'art. 29 della legge n. 69/1963 prevede che: "Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32". - Per il nuovo testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 115/1965 si veda il precedente art. 2. - Per il testo dell'intero art. 34 della citata legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2. - L'art. 43 del D.P.R. n. 115/1965, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, e' cosi' formulato: "Art. 43. (Dichiarazione di compiuta pratica). - La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attivita' svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneita' professionale del praticante. Ove la pratica sia stata svolta presso piu' pubblicazioni, la dichiarazione e' rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attivita'. Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".
Art. 4
1.L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Svolgimento della prova scritta ). - 1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario. 2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione puo' fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si e' data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, da' lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni e' fatta menzione nel verbale. 3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si da' inizio alla prova di esame. 4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare. 5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali e' affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova. 6. I candidati devono usare, per la stesura dell'eleborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, ne' portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonche' mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria. 7. E' escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarita' dell'esame. 8. L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.".
Art. 5
1.L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 50 (Valutazione dei lavori ). - 1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, puo' essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati. 2. Verificata la integrita' dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonche' su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine. 3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui e' dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima e' riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale. 4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazione espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta. 5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. E' pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere. 6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco e' sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.".
Art. 6
1.L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Ammissione alla prova orale ). - 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50. 2. A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova. 3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.".
Nota all'art. 6: - Per il nuovo testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 115/1965 si veda il precedente art. 5.
Art. 7
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