LEGGE 30 settembre 1993, n. 386
Entrata in vigore della legge: 3/10/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo I a decorre re dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 121 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.