LEGGE 30 settembre 1993, n. 388
Entrata in vigore della legge: 3-10-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.
Art. 3
1.Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale.
Art. 4
1.La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali e' domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia
2.L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione e' concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed e' trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.
Art. 5
1.Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identita' della persona inseguita e procede al suo fermo.
2.La persona fermata, se non e' cittadino italiano, e' rimessa in liberta' dalla medesima autorita' che ha proceduto al fermo al piu' tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si e' proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.
Art. 6
1.Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorita' giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia
Art. 7
1.L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa.
2.Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.
Art. 8
1.L'autorita' designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione e' il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 9
1.L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
((2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.))
Art. 10
1.Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
Art. 11
((
1.L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196))
Art. 13
1.Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Analogo provvedimento e adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti".
2.Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e inserito il seguente comma: "3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunita europea sulla base di specifici accordi".
3.I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: "9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'autorita' di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri- trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1".
Art. 14
1.Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonche' gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorita' di Stati appartenenti alla Comunita' europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi".
2.Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorita' di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2".
3.Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti: "12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 puo' essere altresi' adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma e' esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4. 12-ter. Quando lo straniero non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno puo' essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso. 12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera".
Art. 15
1.Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'espulsione verso lo Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione".
2.Le segnalazioni trasmesse dalle autorita' italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.
Art. 16
1.Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "danno alloggio per mercede" sono aggiunte le seguenti: "nonche' coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili".
2.Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La comunicazione dell'arrivo e' effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identita', passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo".
Art. 17
1.L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.
2.Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione rela- tive alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorita' nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.
Art. 18
1.E' istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
2.Il Comitato parlamentare di cui al comma I e' composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
3.Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.
4.Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
5.Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.
6.Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
7.Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per meta a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta a carico del bilancio interno della Carnera dei deputati.
Art. 19
1.L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.
2.All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando: o) quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri"; c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero"; d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale. 3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((4))
Art. 20
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