DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1993, n. 418
Entrata in vigore del decreto: 03/11/1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358;
Considerata la necessita' di emanare un regolamento concernente la disciplina degli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni ai magistrati amministrativi;
Visto il parere, con allegata relazione di minoranza, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, espresso nelle sedute del 13 e 18 maggio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, in seguito unitariamente denominati magistrati amministrativi, facendo salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
2.In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la dis- cipline delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 58 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione all'amministrazione di appartenenza. 7. Sono, altresi', comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico. 8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutte le notizie rel- ative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. 9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra' provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente: "Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegata a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spese per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a ) - o ) (omissis); p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; q ) - mm ) (omissis). 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materie, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere ema- nate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". - Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonche' di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in corso di conversione in legge, e' il seguente: "I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'intero art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Disposizioni generali
1.I magistrati amministrativi non possono ricoprire cariche, ne' svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.
2.Gli incarichi non possono essere conferiti ne' autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.
3.Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilita' con l'attivita' d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualita' degli incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonche' all'opportunita' che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.
4.I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degl'incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresi', della professionalita', della qualifica rivestita, dell'anzianita' posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attivita' d'istituto, dell'entita' dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.
Art. 3
Incarichi consentiti e incarichi vietati
1.Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2.Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato amministrativo formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonche' il compenso, ove previsto.
4.Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.
5.Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la ratifica, nella prima seduta utile.
Art. 4
Cumulo di incarichi
1.I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attivita' di carattere continuativo.
2.Al fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.
Art. 5
Norme particolari sugli incarichi
1.Per gli incarichi per i quali sia prevista da leggi dello Stato la designazione ad opera del presidente del tribunale amministrativo regionale o del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana o di enti territoriali o di altri enti pubblici operanti nella regione, ovvero di amministrazioni anche statali che agiscono nell'a'mbito della regione ove ha sede l'ufficio di appartenenza del magistrato, e comunque per gli incarichi da svolgere presso i suddetti enti, l'autorizzazione del Consiglio di presidenza e' deliberata avuto riguardo, oltre che ai criteri e princi'pi generali di cui al presente regolamento, nonche' agli ulteriori criteri di massima da esso stesso eventualmente fissati, agli speciali problemi che si possono porre in concreto in relazione allo svolgimento della funzione giurisdizionale nel medesimo a'mbito territoriale.
Art. 6
Comunicazione degli incarichi nell'a'mbito degli uffici di appartenenza
1.Tutti gli incarichi sono comunicati, secondo le disposizioni em- anate dal Consiglio di presidenza, rispettivamente: dai magistrati del Consiglio di Stato al presidente del Consiglio di Stato e al presidente della sezione di appartenenza; dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali al presidente del tribunale amministrativo nonche', dandosene il caso, a quello della sezione staccata e a quello della sezione interna.
2.Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti della sezione del Consiglio di Stato, quelli dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunita' inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni di una stessa sede, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.
Art. 7
Pubblicita' degli incarichi
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