DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1993, n. 435

Type DPR
Publication 1993-10-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 21-11-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare il comma 1 dell'art. 7;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Visto il regolamento sul servizio territoriale e di presidio, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I BANDIERA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo I DEFINIZIONE

Art. 1

Classificazione

1.Il Corpo di polizia penitenziaria e' dotato della bandiera.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) prevede che: "Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria". - L'art. 23 del D.Lgs. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri) e' cosi' formulato: "Art. 23. - Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale. Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO I BANDIERA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo II BANDIERA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 2

Composizione della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria

1.La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria si compone di una freccia, di un'asta, di un drappo, di una fascia e di un cordone.

2.La freccia, la cui lunghezza complessiva e' di centimetri 36, e' di ottone dorato con gambo a sezione quadrata le cui quattro faccette sono distinte con numeri 1, 2, 3 e 4, in senso orario, con la faccetta n. 1 rivolta alla parte opposta del drappo.

3.Sulla faccetta n. 1 sono iscritte la denominazione del Corpo e la data della sua costituzione.

4.Sulle altre faccette, a partire dalla seconda, vanno iscritte in successione le ricompense formalmente concesse e le relative circostanze di merito.

5.Qualora sul gambo della freccia non vi fosse piu' spazio disponibile per nuove iscrizioni puo' essere autorizzato l'allungamento del gambo o il cambio di questo con uno piu' lungo.

6.Il conferimento di una ricompensa alla bandiera del Corpo di polizia penitenziaria costituisce, per se stesso, implicita autorizzazione a fregiarsene e ad iscriverla sul gambo della freccia.

7.L'asta, di legno rivestita di velluto colore verde ed ornata con bullette di ottone poste a linea spirale, e' lunga metri 2,20 di cui 10 centimetri di codolo che si conficca nella freccia e 10 centimetri di calcio. Puo' essere suddivisa in due parti di metri 1,10 ciascuna, riunibili mediante una ghiera di ottone.

8.Il drappo, di seta naturale, ha forma rettangolare: i lati misurano centimetri 81 x 90 e ciascuna delle tre bande verticali verde, bianca e rossa misura centimetri 30 di larghezza.

9.La fascia e' di seta naturale di colore turchino azzurro, larga centimetri 8; e' fermata a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che risultino due strisce della lunghezza di centimetri 66 ciascuna; le strisce sono completate alle estremita' libere da una frangia argentata di centimetri 8 x 8.

10.Il cordone e' argentato, termina con un fiocco anch'esso argentato ed e' annodato alla base della freccia: i tratti liberi del cordone hanno la lunghezza di centimetri 67 e il fiocco di centimetri 10.

11.La configurazione delle caratteristiche di cui ai precedenti commi e' riportata nell'allegato A.

Art. 3

Custodia della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria

1.La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria e' custodita nell'ufficio del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria la bandiera e' custodita in idoneo locale.

Art. 4

Spiegamento della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria

2.Nelle giornate di lutto nazionale la Bandiera, se esposta, viene abbrunata con un velo nero di forma e di dimensioni uguali a quelle della fascia azzurra.

Art. 5

Trasporto della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria

1.La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nei trasporti in treno o su automezzo, per mare o per via aerea, viene racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2.L'Amministrazione penitenziaria stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore ed eventualmente della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della Bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.

Art. 6

Riparazione e rinnovazione della Bandiera

1.La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria e' a cura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2.La freccia e' la parte simbolica piu' importante della Bandiera e non deve essere mai cambiata.

3.In caso di rinnovazione del drappo vengono rinnovate anche tutte le altre parti della bandiera, eccetto la freccia e le decorazioni che sono passate alla nuova.

4.Il drappo della bandiera sostituito per rinnovazione deve essere decorosamente conservato.

5.Le altre parti della bandiera non trasferite su quella nuova debbono essere distrutte con il fuoco e di tale operazione si da' atto in apposito verbale redatto dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

MANCINO, Ministro dell'interno

FABBRI, Ministro della difesa

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1993

Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 6

Allegato A

Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.