LEGGE 10 novembre 1993, n. 472
Entrata in vigore della legge: 27-10-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.200.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale Svizzero, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualita' artistiche e tecniche, contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali - tenuto anche conto della comunanza linguistica - e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm, o di proporzionale lunghezza e durata se di altri formati o supporti, realizzato da uno o piu' produttori italiani unitamente a uno o piu' produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato, di regola prima dell'inizio delle riprese, dalle competenti autorita' dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo; per la Svizzera l'Ufficio federale della cultura - Sezione del cinema.
Accordo - art. 2
Art. 2. I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e la Svizzera verranno considerati come film nazionali dalle competenti autorita' dei due Paesi purche' realizzati in conformita' alle disposizioni legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo. I film di coproduzione devono, altresi', essere realizzati da imprese che posseggono organizzazione tecnica e finanziaria ed esperienza professionale adeguate e riconosciute secondo le rispettive leggi nazionali.
Accordo - art. 3
Art. 3. Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura. Gli elementi di realizzazione dell'opera dovranno essere trasmessi alle competenti amministrazioni di ciascun Paese.
Accordo - art. 4
Art. 4. Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 30% al 70%. Una partecipazione inferiore al 30% sara' consentita nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista, per quanto attiene l'Italia, avente cittadinanza italiana; per quanto attiene la Svizzera, avente la nazionalita' o il permesso di domicilio svizzeri.
Accordo - art. 5
Art. 5. I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o svizzera o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio della lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Tenuto conto delle esigenze del film puo' essere consentita, previo accordo tra le autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.
Accordo - art. 6
Art. 6. Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, oppure un negativo e un internegativo o un master. Ciascun produttore e' proprietario, pro-quota, del negativo originale, il cui possesso sara' affidato, per contratto di coproduzione, ad uno dei coproduttori. Il coproduttore minoritario puo', in ogni caso, previa intesa con il coproduttore maggioritario, laddove non esista un internegativo o un master, disporre del negativo originale. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori in uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate allo sfruttamento in ciascun Paese verra' effettuata secondo le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o tedesca o in versione italo-franco-tedesca. La versione e la stampa di un controtipo in una lingua diversa da quelle dei due Paesi contraenti possono effettuarsi solo previo accordo delle Parti.
Accordo - art. 7
Art. 7. Nei limiti del possibile e tenendo conto delle diverse dimensioni dei rispettivi mercati cinematografici nazionali, vi dovra' essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sara' periodicamente accertato dalle autorita' dei due Paesi.
Accordo - art. 8
Art. 8. La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti autorita' dei due Paesi.
Accordo - art. 9
Art. 9. Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione da farsi nel Paese del coproduttore minoritario.
Accordo - art. 10
Art. 10. Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Il coproduttore maggioritario puo' associarsi con il produttore di un terzo Paese, anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati tra loro da un accordo di coproduzione. In tal caso i diritti attribuiti al coproduttore minoritario dall'accordo di coproduzione non devono essere pregiudicati.
Accordo - art. 11
Art. 11. I titoli di testa e di coda, cosi' come il materiale promozionale piu' importante dei film di coproduzione, devono indicare sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-svizzera" o "coproduzione elveto-italiana". I film sono presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista. I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo - art. 12
Art. 12. Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.
Accordo - art. 13
Art. 13. Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' e incoraggera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.
Accordo - art. 14
Art. 14. Le autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere artistico, tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.
Accordo - art. 15
Art. 15. Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista, composta dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e da esperti designati dalle categorie professionali interessate, che sara' presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive autorita' competenti, che avra' il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo. La commissione mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficolta' che potranno presentarsi e proporra' alle autorita' competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo. La commissione mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti autorita' dei due Paesi. La commissione mista si riunira' periodicamente, alternativamente in Italia o in Svizzera.
Accordo - art. 16
Art. 16. Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente accordo, che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.
Accordo - art. 17
Art. 17. Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Lugano il giorno 15 maggio 1990 in duplice esemplare in lingua italiana. Giulio Andreotti p. Il Governo della Repubblica italiana A. Koll p. Il Consiglio federale svizzero [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=093G052700100170110001&dgu=1993-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-11-26&art.codiceRedazionale=093G0527)
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