LEGGE 15 novembre 1993, n. 458
Entrata in vigore della legge: 18/11/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22. ______
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 364. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati". Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia puo' conferire gli affidamenti a terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel pi- ano triennale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo".
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