Entrata in vigore della legge: 21/11/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1993, N. 382. All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1- bis. Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo l'elargizione e' concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 1- ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: 'lire 500 milioni' sono sostituite dalle seguenti: 'lire 1.000 milioni'". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4- bis (Sospensione di termini). - 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 2. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie". L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Riservatezza degli atti). - 1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' sostituito dal seguente: ' 5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le pro- cedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonche' con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione'". All'articolo 6, al comma 1, capoverso 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda".