LEGGE 1 dicembre 1993, n. 484

Type Legge
Publication 1993-12-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 2-12-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

IERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1993, N. 391. Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' determinata dalla situazione di inagibilita', all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella citta' di Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprieta' pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici. 3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonche' delle relative modalita' di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, e' costituita, per la citta' di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto puo' chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. 4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato. 5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993. 7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo e' posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo e' versato, nei limiti predetti, alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. 8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-ter. - 1. Al comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e' aggiunto in fine il seguente periodo: 'Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purche' con oneri a loro carico".

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