LEGGE 4 dicembre 1993, n. 501
Entrata in vigore della legge: 8/12/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 404. All'articolo 1: al comma 1, sono soppresse le parole: "alla data del 31 dicembre 1991" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6- bis , 6- ter , 6-quater , 6-quinquies, 6-sexies e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1- bis. Al comma 6- bis dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: 'e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991'. 1- ter. Al comma 6- ter dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: 'lavoratori destinatari delle disposizioni in materia', sono aggiunte le seguenti: 'di trattamento speciale di disoccupazione e'"; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4- bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni, i requisiti di anzianita' contributiva per il pensionamento di anzianita' richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianita'"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4- bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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