LEGGE 6 dicembre 1993, n. 570
Entrata in vigore della legge: 4-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali con la Spagna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
Accordo - art. 1
ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati della Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato, e il Regno di Spagna, d'altro lato, Considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990. Fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente Accordo, il Regno di Spagna aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del "Cuerpo Nacional de Policia" e del "Cuerpo de la Guardia Civil" nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e', per il Regno di Spagna : "La Direcion General de la Policia".
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del "Cuerpo Nacional de Policia" e del "Cuerpo de la Guardia Civil" nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane. 2. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica francese e il Governo del Regno di Spagna formulano ciascuno una dichiarazione nella quale indicano, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalita' di esercizio del diritto di inseguimento sul proprio territorio. 3. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo del Regno di Spagna formula una dichiarazione nei riguardi del Governo della Repubblica portoghese nella quale indica le modalita' di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 e', per il Regno di Spagna: il Ministero della Giustizia.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e del Regno di Spagna, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle parti contraenti.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Spagna copia conforme alla Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo del Regno di Spagna all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", nonche' il Governo della Repubblica italiana che ha aderito a detto Accordo con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, ed il Governo del Regno di Spagna, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno alle Comunita' Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente protocollo, il Regno di Spagna aderisce all'Accordo quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Accordo - art. 2
Articolo 2 All'Articolo 1 dell'Accordo le parole "il Regno di Spagna" vengono aggiunte dopo le parole "la Repubblica federale di Germania".
Accordo - art. 3
Articolo 3 All'Articolo 8 dell' Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le parole "del Regno di Spagna" vengono aggiunte dopo le parole "della Repubblica federale di Germania".
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo e' applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i cinque Stati firmatari dell'Accordo ed il Regno di Spagna avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti della Repubblica italiana il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale essa avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo e non prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo tra le altre Parti contraenti. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Spagna copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua spagnola, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua tedesca, francese, italiana, olandese. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione
Dichiarazione comune relativa alle misure a breve termine previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 In occasione della firma da parte del Governo del Regno di Spagna del Protocollo di adesione all'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, al quale il Governo della Repubblica italiana ha aderito con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i sei Governi vincolati dall'Accordo ed il Governo del Regno di Spagna alle medesime condizioni e secondo le stesse modalita' vigenti tra i sei Governi vincolati dal suddetto Accordo. Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna relativa al Protocollo di adesione del Governo della Repubblica portoghese All'atto della firma del presente Protocollo, il Governo del Regno di Spagna prende nota del contenuto del Protocollo di adesione del Governo della Republica portoghese all'Accordo di Schengen e delle dichiarazioni ad esso allegate.
Atto finale
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