DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Type Decreto legislativo
Publication 1993-12-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Titolo

I DISPOSIZIONl GENERALI

Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI

Art. 1

1.Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2.((Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i)) restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis.Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter.Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

3.((Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite)) in unico collegio uninominale.

4.La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 ((, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione)). La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale.

Art. 2

(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1)

1.Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali ((, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali)). PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2002, N. 62))

Art. 4

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i)

1.I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2.Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 5

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5)

1.Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilita' previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Titolo II DEGLI UFFICI ELETTORALI ((...)) REGIONALI

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270))

Art. 7

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a)

1.La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche' di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Titolo III ((DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE))

Art. 8

((1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni))

Art. 9

1.La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2.La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, e' disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ((11))

3.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165.

4.In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui e' assegnato un solo seggio, la lista e' composta da un solo candidato. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis.Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5.Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (7) (10)

Art. 10

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d)

1.L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2.I delegati ((delle liste)) di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)).

4.L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.

5.Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione ((delle liste di candidati)) sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6.Contro le decisioni di eliminazione ((di liste o di candidati)), i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7.Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Art. 11

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2). 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: ((a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio)); b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. ((3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico)). 4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. 4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Art. 12

(Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136) 1. La designazione dei rappresentanti ((delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali)) e' effettuata dai delegati con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ((. . .)).

Titolo IV DELLA VOTAZIONE

Art. 13

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2).

1.All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'.

2.Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3.I rappresentanti ((delle liste)) dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano elettori ((della circoscrizione regionale)).

4.I rappresentanti ((. . .)) delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori ((della circoscrizione regionale)).

Art. 14

((

1.L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2.Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

3.

Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361))

Titolo V DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE ((TITOLO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N.270))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270))

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