DECRETO 30 settembre 1993, n. 540

Type Decreto
Publication 1993-09-30
Ultimo aggiornamento 1993-12-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-1-1994

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, che regola gli orari ed i programi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;

Vista la legge 6 agosto 1991, n. 244, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, applicativo dell'art. 1- bis della legge 6 agosto 1991, n. 244;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984, disciplinante in via permanente i corsi speciali delle accademie;

Considerato che in ragione dei nuovi insegnamenti complementari introdotti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992 nei piani di studio delle accademie di belle arti si rende necessario procedere ad una coerente revisione dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 e ad una nuova regolamentazione degli esami;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 22 settembre 1992;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 2145 del 30 settembre 1993;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

2.Le votazioni relative alle materie di cui al regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239 e alle materie complementari di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, vengono espressi in trentesimi dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativamente alle materie fondamentali e dell'art. 1, comma 3, allegato B, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, relativamente alle materie complementari.

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - La legge 6 agosto 1991, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1991, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 6 giugno 1991, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991. L'art. 1- bis del D.L. 6 giugno 1991, n. 172, aggiunto dalla legge di conversione, prevede, al comma 2, la ridefinizione didattica dei corsi speciali e straordinari delle accademie di belle arti, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 aprile 1992, dispone, in attuazione dell'art. 1- bis, comma 2, del D.L. 6 giugno 1991, n. 172, la ridefinizione didattica dei corsi speciali delle accademie di belle arti mediante la soppressione dei corsi predetti e l'introduzione di insegnamenti complementari nei piani di studio delle accademie medesime. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. - I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "Regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Sulla base della media dei voti conseguiti nel corso degli studi dall'allievo negli esami annuali relativi a ciascuna delle materie fondamentali di cui al citato regio decreto n. 1239/1924 e dei voti riportati negli esami relativi a ciascuna materia complementare il voto di ammissione all'esame di diploma e' determinato in centodecimi.

2.Gli esami di diploma consistono nella valutazione da parte della commissione di tre opere artistiche realizzate dall'allievo in relazione al corso frequentato (pittura, scultura, decorazione o scenografia) e di una tesi di carattere teorico elaborata dall'allievo medesimo su un tema attinente ad una delle materie fondamentali o complementari superate. I temi delle opere artistiche e quello relativo alla tesi sono assegnati all'allievo dal collegio dei docenti del corso entro il trentesimo giorno dall'inizio del 4 anno.

3.La commissione di diploma e' presieduta dal direttore dell'accademia o da un docente di ruolo da lui delegato ed e' composta, a secondo del corso frequentato dall'allievo, dal docente di pittura, di scultura, di decorazione o di scenografia, nonche' dal docente della materia sulla quale verte la tesi.

4.La commissione, valutate complessivamente le tre opere e la tesi presentate dall'allievo, puo' elevare fino a 10 punti il voto di ammissione gia' determinato in centodecimi ai sensi del primo comma. Il voto di diploma viene cosi' ad essere espresso in centodecimi, tenuto anche conto della eventuale elevazione. Agli allievi che hanno conseguito l'ammissione agli esami di diploma con una votazione superiore a 100 la commissione puo' attribuire un voto di diploma con votazione fino a 110 e lode.

Art. 3

1.Per essere ammesso agli esami relativi alle materie complementari l'allievo deve aver frequentato almeno due terzi delle lezioni della materie e se trattasi di materia di durata biennale, i due terzi sono riferiti a ciascun anno accademico. La frequenza deve essere certificata dal docente sulla base del registro delle presenze.

2.L'allievo deve sostenere gli esami relativi alle materie complementari nell'arco dei 4 anni del corso o nell'arco di 5 se ripetente. E', tuttavia, consentito sostenere gli esami relativi a non piu' di un quarto delle materie complementari nell'anno successivo con cio' stesso rinviando gli esami finali di diploma.

Art. 4

1.Il diploma accademico ed il relativo certificato sostitutivo sono rilasciati in moduli conformi a quelli contenuti rispettivamente negli allegati A e B che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 5

1.La votazione indicata nei diplomi rilasciati fino all'anno accademico precedente all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque espressa in termini numerici, si intende matematicamente rapportata in centodecimi, con arrotondamento dei decimali per eccesso fino a 110 e lode.

2.A richiesta degli interessati le accademie di belle arti possono rilasciare, sulla base dei vecchi diplomi, nuovi certificati redatti secondo moduli conformi a quelli contenuti nell'allegato C che fa parte integrante del presente regolamento.

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993

Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 162

Allegato A

ALLEGATO A (Art. 4 D.M. 30-9-1993) Registrato al n. ........................ REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge Il direttore dell'Accademia di belle arti di ..................... Veduti gli attestati degli studi compiuti dal .. sig. ............ .......... nat.. a ......... (provincia di ...................) il Veduto il risultato dell'esame di diploma da ..................... superato in questa Accademia il ..................................... C o n f e r i s c e Al .. dett .. sig. ............................................... il diploma Accademico di ............................................ Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge. ....................... li' ......................... Il direttore Il direttore amministrativo ....................... ...........................

Allegato B

ALLEGATO B (Art. 4 D.M. 30-9-1993) Accademia di belle arti di ........................ Prot. n. ........................... li' ......................... Visti gli atti d'ufficio; Si certifica che .............................................................. , nat.. a ....................... (prov. .............................) il ....., nella sessione dell'anno accademico ........../........... ha conseguito il diploma di ........................................ con la votazione di .................. su 110 e lode. Nel corso degli studi l'alliev .. ha sostenuo gli esami relativi alle sottoindicate materie, nelle sessioni e con la votazione a fianco di ciascuno precisate: Anno accademico Sessione Materia Voto --- --- --- -- .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 .......... ..... ..... ................ ..... su 30 Il direttore dell'accademia Il direttore amministrativo ........................... ...........................

Allegato C

ALLEGATO C (Art. 5 D.M. 30-9-1993) Accademia di belle arti di ........................... Prot. n. ....................... li' ........................... Visti gli atti d'ufficio; S i c e r t i f i c a che ................................................................ nat .. a ....................... (prov. di .........................) il ........ , nella sessione dell'anno accademico .........../....... ha conseguito il diploma di ........................................ con la votazione di ......... corrispondente ai sensi del Regolamento del ................................... alla votazione di ........... su 110 e lode. Il presente certificato viene rilasciato, a richiesta dell'interessato, a tutti gli effetti di legge. Il direttore dell'accademia Il direttore amministrativo ........................... ...........................

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