DECRETO 31 luglio 1993, n. 545

Type Decreto
Publication 1993-07-31
Ultimo aggiornamento 1993-12-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-1-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varieta' vegetali di altri generi e specie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Considerata l'opportunita' di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992 (n. 173/92 S.G.);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.13.42 del 29 maggio 1993);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varieta' dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue: Allium Sativum L., Aglio Beta Vulgaris L. Var. Cycla (L.) Ulrich, Bietola da coste Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm, Cerfoglio Phaseolus Coccineus (L.), Fagiolo di Spagna Lens Culinaris med., Lenticchia Petroselinum Crispum (Mill.) Nym Ex A.W. Hill, Prezzemolo Raphanus Sativus, Rafano e ravanello Scorzonera Hispanica L., Scorzonera Valerianella Locusta (L.) Laterr., Valeriana Cucurbita Maxima Dichesne, Zucca Cynara Cardunculus L., Cardo Brassica Pekinensis (Lour.) Rupr., Cavolo cinese Lotus Corniculatus L., Ginestrino Onobrychis Vicifolia Scop., Lupinella Lupinus Albus L., Lupino bianco Hedisarum Coronarium L., Sulla Vicia Sativa L., Veccia comune Vicia Villosa Roth, Veccia vellutata Arrhenaterum Elatius (L.) P. Beauv ex J S. et K.B. Presl, Avena altissima Cannabis Sativa L., Canapa Carthamus Tinctorius L., Cartamo Brassica Rapa L. Var. Silvestris (Lam.) Briggs, Ravizzone Festuca Pratensis Hudson, Festuca dei prati Festuca Ovina L., Festuca ovina Festuca Rubra L., Festuca rossa Fhleum Pratense L., Fleolo o coda di topo Lolium x Beaucheanum Kunth., Loglio ibrido Diospyros Kaki L., Diospiro o Kaki (cachi) Aster (Gen.), Aster Chamaecytisus Palmensis L.F. Link Medicago Arborea L. Amerpha Fruticosa L. Acer Negundo L. Lavandula Sp. Kalachoe (gen.) Delphinium

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993

Registro n. 6 Industria, foglio n. 183

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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