DECRETO 9 ottobre 1993, n. 541

Type Decreto
Publication 1993-10-09
Ultimo aggiornamento 1993-12-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-1-1994

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57, concernente l'istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze, che prevede l'indizione di un concorso interno, per titoli di servizio e prova pratica, al fine dell'inquadramento,anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro - VII qualifica funzionale - del personale appartenente alle ex qualifiche operaie, degli operatori tecnici ed altre dell'opificio delle pietre dure, che abbia esercitato l'insegnamento in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno 1991-92;

Visto il comma 2 del predetto articolo che prevede che le modalita' del concorso vengano stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione di tali modalita' onde poter bandire in tempi brevi il concorso di cui trattasi, al fine di consentire il funzionamento della Scuola di restauro istituita presso l'opificio delle pietre dure di Firenze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993, n. 87/93, sezione II n. 384/93;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A D O T T A

il seguente regolamento concernente le modalita' di svolgimento del concorso riservato di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

Art. 1

1.Sara' indetto un concorso interno, per titoli di servizio e prova pratica, per l'inquadramento nel profilo professionale di capo tecnico addetto alle specializzazioni del restauro o agli interventi tecnici di laboratorio elencati nel successivo art. 2 - VII qualifica funzionale - riservato al personale dell'opificio delle pietre dure di Firenze che abbia esercitato attivita' didattica negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 57/1992 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attivita' didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. 2. Le modalita' del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986. - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Art. 2

1.Al concorso potranno partecipare coloro i quali, rivestendo ex qualifiche operaie o di operatore tecnico o altre, abbiano esercitato l'insegnamento presso l'opificio delle pietre dure, a seguito di formale ordine di servizio, svolgendo attivita' didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.

2.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti potra' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3

1.Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, andranno presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2.La data di presentazione delle domande sara' stabilita dal timbro a data apposto su di esse dal predetto ufficio, mentre, per le domande che dovessero essere eventualmente spedite direttamente dagli aspiranti per via postale - nel qual caso la spedizione dovra' avvenire esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3.Nella domanda i candidati oltre alle proprie generalita' dovranno dichiarare: 1) il profilo professionale di appartenenza; 2) la decorrenza dell'anzianita' nel profilo professionale attualmente rivestito e nel servizio in genere; 3) l'ufficio da cui dipendono e, se diverso, l'ufficio presso il quale prestano servizio; 4) i periodi di insegnamento svolto in base a formale incarico presso l'opificio delle pietre dure di Firenze; 5) la materia sulla quale l'attivita' didattica si e' svolta e, in correlazione a questa, la specializzazione o applicazione tecnica, tra quelle elencate nel precedente art. 2, per la quale intendono concorrere.

4.La firma apposta in calce alla domanda dovra' essere autenticata da una delle autorita' indicare nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione sara' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o del comandante del reparto per coloro che dovessero eventualmente prestare servizio militare.

5.Immediatamente dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso queste verranno inoltrate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, a cura dei capi degli uffici di cui al primo comma.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Art. 4

1.La commissione giudicatrice sara' composta, secondo quanto previsto dagli articoli 8, lettera d), e 61, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un presidente con qualifica di consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata e da due componenti, uno dei quali di sesso femminile, con qualifica di dirigente storico dell'arte. Le funzioni di segretario verranno svolte da un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale.

Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 8 e 61 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 8 (Selezione del personale). - 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento; b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e professionalita', pur se di amministrazioni ed enti diversi; c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione; d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione". "Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano a donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'articolo 8; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 5

1.La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo disporra' complessivamente di 45 punti cosi' ripartiti: 15 punti per i titoli; 30 punti per la prova pratica. La valutazione dei titoli precedera' la prova pratica.

3.I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita', con le modalita' di cui al successivo art. 6.

4.Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco da allegare alla domanda di ammissione al concorso, unitamente alla documentazione stessa.

Art. 6

Art. 7

1.La prova pratica prevista dal bando avra' la durata di otto ore e verra' effettuata in base ai seguenti programmi, distinti per specializzazione del restauro o intervento tecnico di laboratorio: 1) Opere mobili di pittura: esame di un dipinto su supporto mobile ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione - proposte per interventi di restauro; ovvero esame di un dipinto su tela ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione - proposte di interventi di restauro inerenti alla sua rintelatura; ovvero esame di un dipinto su tavola ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione - proposte per interventi conservativi o di restauro inerenti al suo supporto ligneo. 2) Pitture murarie: esame di una pittura muraria ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione - proposte per interventi conservativi o di restauro. 3) Opere e manufatti lignei: esame di un manufatto ligneo ed elaborazione di un rapporto scritto sulla definizione della sua struttura e del suo stato di conservazione; ovvero esame di una scultura lignea policroma ed elaborazione di un rapporto scritto sulla struttura, gli strati preparatori, la pellicola pittorica e il loro stato di conservazione, nonche' sui metodi applicabili per l'analisi e l'identificazione dei materiali - proposte per interventi conservativi o di restauro. 4) Opere e manufatti lapidei: esame di un manufatto lapideo ed elaborazione di un rapporto scritto sulla classe del materiale lapideo; morfologia dell'eventuale alterazione, ipotesi sulle cause di questa; proposte per interventi conservativi o di restauro. 5) Opere e manufatti in commesso e musivi: esame di un manufatto in commesso o musivo ed elaborazione di un rapporto scritto sulla classe del materiale, morfologia dell'eventuale alterazione, ipotesi sulle cause di questa; proposte per interventi conservativi o di restauro. 6) Opere e manufatti metallici, armi antiche: esame di un campione di manufatti metallici o armi antiche ed elaborazione di un rapporto scritto sulla definizione della struttura dei manufatti metallici e del loro stato di conservazione e sui metodi applicabili per la loro analisi ed identificazione; proposte per interventi conservativi o di restauro. 7) Oreficeria: esame di un manufatto di oreficeria ed elaborazione di un rapporto scritto sulla definizione della struttura del manufatto e del suo stato di conservazione, i metodi applicabili per le analisi e l'identificazione dei materiali; proposte per interventi conservativi o di restauro. 8) Disegni e stampe: esame di un disegno o stampa nell'originale ed elaborazione di un rapporto scritto sul suo stato di conservazione e gli interventi conservativi o di restauro di cui il medesimo necessita nonche' identificazione e descrizione delle tecniche esecutive dell'opera. 9) Fotografia: soluzioni di quesiti e/o esperimenti e applicazioni in uno o piu' dei seguenti campi: 1) materiali sensibili e loro caratteristiche; 2) tecniche di ripresa, sviluppo e stampa; 3) apparecchiature e strumentazioni optoelettroniche; 4) apparecchi di misura nel capo specifico; 5) riprese fotografiche speciali in ultravioletto e infrarosso. 10) Climatologia: soluzione di quesiti e/o esperimenti ed applicazioni pratiche sui seguenti argomenti: progetti di rilevamento microclimatico in ambienti confinati; analisi delle condizioni microclimatiche di un ambiente dato e formulazione di proposte per il miglioramento microclimatico dello stato attuale; fondamentali principi della conservazione preventiva in relazione ai materiali costituenti l'opera d'arte; uso della strumentazione atta ai rilevamenti ed alle analisi di cui sopra. 11) Biologia: soluzioni di quesiti e/o esperimenti ed applicazioni pratiche sui seguenti argomenti: agenti di deterioramento biologico dei materiali e fattori che favoriscono lo sviluppo di tali agenti. Criteri da adottare per la disinfezione e disinfestazione. Tecniche microscopiche e culturali per l'isolamento, l'identificazione e il mantenimento dei microrganismi. Tecniche per saggiare la resistenza dei materiali agli insetti e ai microrganismi.

2.Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30.

3.La votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nella prova pratica.

Art. 8

1.La prova pratica si terra' presso i locali dell'opificio delle pietre dure in Firenze.

2.I candidati riceveranno, con un preavviso non inferiore a venti giorni, la comunicazione della data in cui la prova stessa avra' luogo.

Art. 9

1.La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

2.La graduatoria dei vincitori dovra' essere compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza nelle nomine.

3.A tal fine i candidati che avranno superato la prova pratica dovranno presentare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - entro il termine perentorio di giorni quindici da quello successivo al giorno in cui avranno effettuato la prova stessa, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.

4.La graduatoria di merito sara' approvata con decreto ministeriale e con lo stesso decreto, immediatamente esecutivo, verranno dichiarati i vincitori del concorso, per i quali sara' contestualmente deliberata la nomina in prova, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico addetto ad una delle specializzazioni del restauro o ad uno degli interventi tecnici di laboratorio in precedenza citati - VII qualifica funzionale - con riserva di accertamento dei requisiti richiesti, entro il primo mese di servizio.

5.Il provvedimento di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

6.Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data di tale avviso decorrera' il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10

1.I concorrenti dichiarati vincitori e nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico di VII qualifica funzionale con la denominazione derivante dal settore di specializzazione del restauro o da quello dell'intervento tecnico di laboratorio cui saranno addetti verranno invitati ad assumere servizio nelle nuove funzioni presso l'opificio delle pietre dure di Firenze. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: RONCHEY

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1993

Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 61

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