LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537
1.A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (( . . . )).
3.La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamenta anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.
4.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724 )).
5.Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese. (9)
6.A partire dal 1 gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.
7.Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.
8.A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.
9.A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazini ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (9) ((12))
10.Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli gia' programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualita' delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.
12.Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda societa' i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attivita' suddette.
13.Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.
14.Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.
Art. 13
Disposizioni varie
1.Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.
2.Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.
3.L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa. ((6))
4.L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per parenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.
5.Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, puo' essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalita' di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.
6.Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
7.Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;".
8.Le annualita' da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
9.La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunita' montane.
10.All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 genanio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994".
11.Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.
12.A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
14.Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
15.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che e' soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407. ----------------- AGGIORNAMENTO (6) IL D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1 gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari puo' essere effettuato anche presso le banche gia' incaricate della distribuzione di detti valori".
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 14
Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile
2.Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
4.Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento. (56)
4-bis.Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. (65)
5.I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
6.Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite".
7.Le disposizioni del comma 3, lettera a), b), e), f), g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9.Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).
11.Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.
12.Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonche' l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13.All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le parole: "che abbiano impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
14.All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale".
15.Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali e' stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
16.Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1 gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17.All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e dai membri della Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: "nonche' i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
18.Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 15
(Trattamento tributario dell'abitazione principale).
1.Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente".
3.Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto- legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.
5.Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.
6.Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio comunale puo' deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonche' in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate".
Art. 16
Altre norme in materia di entrate
1.La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
2.Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
3.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in- dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.
4.Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.
5.A decorrere dal 1 gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non e' dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
6.E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
7.All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazini, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".
8.Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.
9.Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a volo.
10.Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente: ", scissioni".
11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).
12.In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla societa' scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.
16.Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
17.Le entrate derivanti dal presente capo, nonche' il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. (47)
18.Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa localita', purche' il cambiamento di sede, comporti un effettivo disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. (41)
Art. 17
(Applicazione della legge)
1.Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1994.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Elenco
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