LEGGE 24 dicembre 1993, n. 538
Entrata in vigore della legge: 1/1/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
1.Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per l'anno finanziario 1994.
2.Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio, e di contabilita' dello Stato), e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantun della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
Art. 2
1.Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.
2.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5.A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6.A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle universita', e' determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi. (1) ((2))
10.Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. ((2))
11.Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1994, n. 725 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito senza modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo."
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 3
1.In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del dispositivo dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi.
3.Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4.Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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