DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572

Type DPR
Publication 1993-10-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l'art. 25;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - In relazione all'art. 2, lettera a), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 39/1990 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato): "Art. 3 (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera), commi 1, 2 e 3. - 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto ove prescritto, e siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalita' richieste. 2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro degli interni, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i Paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni. 3. Il visto d'ingresso e' rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso puo' essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera". "Art. 4 (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera. 3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dalla data di ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta. 4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto d'ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno puo' evere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza". - In relazione al comma 2, lettera a), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente): "Art. 2. - E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se' e per le persone sulle quali esercita la patria potesta' o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo dei cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita. Per i nati all'estero, si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri soggetti, all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopra indicati e' istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonche' il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica". - In relazione al comma 2, lettera b), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio all'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo 4, legge n. 1862/1962: "Art. 1 (Soggezione alla leva). - Sono soggetti alla leva: a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'; b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza (Abrogato dall'art. 22 della legge n. 91/1992); c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'. I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare". - In relazione al comma 2, lettera b), del decreto qui pubblicato si trascrive il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza): "Art. 1. - Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi in- dicate, rispettivamente negli articoli 28 o 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi". "Art. 5. - I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti (3/a). Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge. Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco".

Art. 2

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato

1.Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.

Art. 3

Dichiarazione di volonta'

3.Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza): "Art. 2, comma 2. - Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione". "Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

Art. 4

Istanze per l'acquisto della cittadinanza

2.L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

4.L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

5.E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

6.Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

7.Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge. ((1))

Art. 5

Reiezione delle istanze di concessione

1.L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il Ministro dell'interno.

2.L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota dell'art. 4.

Art. 6

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

1.Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 91/1992: "Art. 6, comma 4. - L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche' per il tempo in cui e' pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo". - Si trascrive il testo degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, approvato con R.D. n. 1443/1940: "Art. 796 (Giudice competente). - Chi vuol far valere nello Stato una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia (797) puo' essere chiesta in via diplomatica quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario". Art. 797 (Condizioni per la dichiarazione di efficacia). - La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nello Stato della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato ad essa assegnato un congruo termine a comparire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo e la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge; 4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo con cui e' stata pronunciata; 5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non e' pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia".

Art. 7

Notifica e giuramento

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