DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567

Type Decreto
Publication 1993-12-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale;

Visto, in particolare, il comma 38 del predetto art. 78, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso art. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici";

Considerata la necessita' di stabilire criteri e modalita' per l'attuazione delle prescrizioni contenute nei sopracitati commi dell'art. 78 della legge 413 del 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Constatato che in data 27 dicembre 1993 e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Titolo primo DISCIPLINA GENERALE DEL CONTO FISCALE

Art. 1

Intestatari di conto fiscale

1.Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa nonche' dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attivita' per la quale vi e' obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA.

2.Il conto fiscale e' aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), commi da 27 a 38, e' il seguente: "27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 37. A decorerre dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emananti e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici," e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 27 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 v. nelle note alle premesse.

Art. 2

Identificazione e apertura dei conti fiscali

1.Il conto fiscale e' individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell'intestatario.

2.Il conto fiscale e' aperto d'ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

3.I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari l'avvenuta apertura del conto, nonche' di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi.

4.Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

5.Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo.

Art. 3

Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalita' di contabilizzazione

1.Nei confronti di ciascun contribuente e' intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i r/mborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore aggiunto.

2.Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale e' esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

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