DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1994, n. 14

Type DPR
Publication 1994-01-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 11-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Non e' ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di piu' di un contrassegno da parte della medesima persona.

2.Non puo' essere conferito mandato da una medesima persona a depositare piu' di un contrassegno.

3.Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e' il seguente: "Art. 9. - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400". Nota all'art. 1: - L'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' cosi' formulato: "Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che de- cide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse".

Art. 2

((

1.Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.

))

Art. 3

1.Ciascuna lista puo' essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

2.In caso di dichiarazione di collegamento di piu' candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

3.Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o piu' contrassegni delle liste collegate, sia uno o piu' contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

((

4.Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la lista non sia gia' collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).

5.In tutti i casi in cui non puo' operarsi il collegamento di ufficio e' vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.

6.Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste.

))

Art. 4

1.In caso di non uniformita' dei collegamenti con piu' liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con piu' liste intendano confermare.

((

2.L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti piu' di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata gia'' eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico).

))

Art. 5

1.Le modalita' ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

Nota agli articoli 5 e 6: - Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993, si veda in nota all'art. 3.

Art. 6

1.Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico).

Nota agli articoli 5 e 6: - Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993, si veda in nota all'art. 3.

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 1996, N. 257, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 LUGLIO 1996, N. 368 ))

Art. 8

1.Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parita' di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.

Art. 9

1.Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unita' superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

Nota all'art. 9: - L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo che segue: "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono piu' in considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione di seggi. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

Art. 10

1.Nel caso di parita' di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine piu' basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.