DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993, n. 584
Entrata in vigore del decreto: 9/2/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448;
Considerata la necessita' di emanare un regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;
Visto il parere in data 3 dicembre 1993 espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato, salve le attivita' che costituiscono espressione della solidarieta' sociale o delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente: "Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti". - Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonche' di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e' il seguente: "I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Disposizioni generali
1.Gli avvocati e i procuratori dello Stato non possono ricoprire cariche ne' svolgere incarichi di cui all'art. 1, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.
2.In ogni caso e salvo quanto disposto nell'art. 3, gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono svolgere gli incarichi consentiti solo nei casi in cui vengano direttamente designati ad espletarli dall'Avvocato generale dello Stato, su parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, in seguito a richiesta non nominativa.
3.Le amministrazioni che intendono attribuire un incarico ad un avvocato o ad un procuratore dello Stato formulano richiesta non nominativa all'Avvocato generale dello Stato, indicando il tipo di incarico, la fonte normativa e la sua durata, le specifiche ragioni che inducono a richiedere la collaborazione di un avvocato o procuratore dello Stato, l'impegno di lavoro che esso comporta ed il prevedibile compenso, al lordo delle ritenute di legge. Eventuali richieste nominative non producono effetto ai fini della designazione.
Art. 3
Incarichi consentiti
2.Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidente e di componente di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, nonche' per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.
Art. 4
Incarichi attribuiti in casi di urgenza
1.Nei casi di particolare e motivata urgenza che rendano indifferibile la designazione dell'incaricando o l'autorizzazione all'espletamento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, provvede l'Avvocato generale, in via provvisoria, con decreto motivato, con riserva di provvedere in via definitiva sulla base del parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato da interpellare nella prima seduta utile.
Art. 5
Incarichi vietati
1.Gli avvocati e i procuratori dello Stato designati o autorizzati allo svolgimento degli incarichi previsti dal presente regolamento hanno il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla loro posizione, alle loro funzioni e al prestigio dell'Avvocatura dello Stato.
2.In ogni caso sono vietati incarichi non confacenti al decoro e alla dignita' degli avvocati e procuratori dello Stato.
Art. 6
Conferimento e autorizzazione degli incarichi
1.Al fine del conferimento e dell'autorizzazione l'Avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, sulla base di criteri oggettivi previamente adottati, valuta la natura e il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilita' con l'attivita' dell'istituto, anche sotto il profilo della durata e dell'impegno richiesto, il numero degli avvocati utilizzati dall'amministrazione interessata e l'adeguatezza alla qualifica ed al prestigio dell'avvocato dello Stato.
2.In attesa dell'istituzione per legge della cassa unica degli incarichi, l'Avvocato generale, d'intesa con il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, promuove l'equa ripartizione degli incarichi stessi tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, tenendo conto altresi' della professionalita', dell'anzianita' posseduta, dell'impegno profuso nello svolgimento dell'attivita' d'istituto, dell'entita' dei proventi percepiti nell'ultimo quinquennio, dell'esigenza di una rotazione che valorizzi e sviluppi le capacita' di coloro che non abbiano svolto precedenti incarichi.
Art. 7
Cumulo di incarichi
1.Gli avvocati e procuratori dello Stato non possono svolgere contemporaneamente piu' di un incarico a carattere continuativo, intendendosi per tale quello che richieda un impegno a cadenza almeno settimanale, ne' piu' di un incarico continuativo ed uno periodico.
2.La designazione e l'autorizzazione per gli incarichi continuativi non possono avere durata superiore a due anni; alla scadenza di tale periodo devono essere nuovamente sottoposte all'esame del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dell'Avvocato generale per eventuale rinnovo.
3.Non sono considerati incarichi continuativi quelli di partecipazione ad organi giurisdizionali, di insegnamento, di studio e di ricerca.
Art. 8
Disciplina del collocamento fuori ruolo
1.Il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, e' consentito solo nei casi espressamenti previsti dalla legge entro i limiti numerici di cui all'art. 3, penultimo comma, del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, modificato dall'art. 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103.
2.In ogni caso il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, non puo' superare la durata di tre anni, salvo i casi di diversa durata stabilita da espressa norma di legge, al termine dei quali l'avvocato dello Stato collocato fuori ruolo deve rientrare in servizio per un periodo di almeno due anni.
3.E' consentito comunque portare a termine gli incarichi in corso alla scadenza del triennio.
4.La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle ipotesi nelle quali per la protrazione dell'incarico sia necessaria una nuova autorizzazione.
5.Il collocamento fuori ruolo comporta l'automatica revoca del conferimento degli incarichi di cui all'art. 2 ancora in corso, ad eccezione degli arbitrati. Per tutta la durata del fuori ruolo all'avvocato dello Stato collocato in tale posizione non possono essere conferiti incarichi di alcun genere.
6.Agli avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo si applicano, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi, le disposizioni del presente regolamento.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 3, penultimo comma, del R.D. n. 120/1941 (Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come da ultimo modificato dall'art. 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' il seguente: "Gli avvocati dello Stato fuori ruolo, o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti".
Art. 9
Pubblicita' degli incarichi
1.Presso la segreteria del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato e' tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati e dei relativi previsti compensi, nonche' dei compensi effettivamente percepiti.
2.Tutti gli avvocati e procuratori sono tenuti a dare, entro quindici giorni, comunicazione scritta alla segreteria del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato dell'accettazione degli incarichi retribuiti, conferiti, autorizzati e ricevuti, precisando altresi' l'ammontare lordo dei compensi entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento del primo in caso di pagamenti periodici.
3.Per gli incarichi retribuiti, conferiti, autorizzati, ricevuti dal 1 gennaio 1988 in poi o comunque in corso di svolgimento a tale data, la comunicazione di cui al comma 2 e' limitata ai dati richiesti dalla segreteria del Consiglio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4.La mancanza o l'inesattezza delle comunicazioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento o del conferimento dell'incarico cui esse si riferiscono e l'esclusione da ulteriori conferimenti o autorizzazioni per almeno un triennio dalla data dell'accertamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
5.Dell'elenco di cui al comma 1 possono prendere visione in ogni momento tutti gli avvocati e procuratori dello Stato con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facolta' previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.
Nota all'art. 9: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 10
Norma transitoria
1.Salvo quanto stabilito dagli articoli 7, comma 2, e 8, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi gia' conferiti o autorizzati alla data della sua entrata in vigore.
2.Le disposizioni degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 5, primo periodo, si applicano anche agli incarichi considerati nel comma 1 a far tempo dalla prima scadenza biennale dell'incarico conferito, prevista dall'art. 7, comma 2.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 4
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