DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1993, n. 593

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1993-12-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 19-2-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale "i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini";

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che disciplina il procedimento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva prevedendo che "i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato";

Considerato che, ai sensi del citato art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale "la maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";

Considerato che non e' ancora intervenuto l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica previsti dal citato art. 47, comma 1, e che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica dell'8 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1993, che ha individuato le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Considerato il disposto di cui all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 29/1993, cosi' come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale "fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia" di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 "in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato" alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Considerato che l'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470/1993, non e' stata ancora formalmente costituita;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare.. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";

Visto l'accordo raggiunto in data 19 luglio 1993 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., CONF.S.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.N.A.L. e CONFEDIR;

Vista la lettera n. 19140/93/8.93.15 del 22 luglio 1993 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale - ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 all'epoca vigente - e' stato chiesto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il prescritto parere per gli aspetti di interesse regionale;

Vista la lettera n. 875 del 3 agosto 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il quale, nell'esprimere il richiesto parere, e' stato rappresentato "pieno consenso in ordine alle soluzioni adottate per il personale del Servizio sanitario nazionale e per il personale della dirigenza medica e veterinaria" e sono state formulate "considerazioni critiche per quanto riguarda le scelte relative al personale regionale", rilevando che nel frattempo e' intervenuta la sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate illegittime diverse norme del decreto legislativo n. 29/1993;

Vista la citata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, che ha dichiarato la "illegittimita' costituzionale degli articoli 45, commi 7 e 9; 47; 49, comma 2; 50, commi 2, 3, 4, 8 e 10; 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario e degli enti regionali";

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che ha recato disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993, in particolare al fine di conformare tale ultimo decreto alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, prevedendo un coinvolgimento effettivo delle regioni sia nella fase delle direttive da impartire all'Agenzia di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, sia nella concreta operativita' di detta Agenzia, sia infine nella fase delle trattative dei contratti collettivi riguardanti il personale regionale, ed integrando segnatamente, con l'art. 14, il gia' citato art. 45, comma 3, con la preventiva "intesa" con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Vista la lettera n. 1310 del 29 novembre 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale e' stata espressa l'"intesa" richiesta dalla nuova disposizione recata dall'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470/1993, in ordine ai contenuti dello schema di decreto concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, formulando alcune richieste, che sono state accolte;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, che ha apportato ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993 e che, nell'art. 22, allo stesso fine di conformare tale ultimo decreto alla riportata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, ha integrato, in particolare, il gia' richiamato art. 47, comma 1, richiedendo che sia "sentita", ai fini della futura adozione del decreto del Presidente della Repubblica in materia di maggiore rappresentativita' sindacale sul piano nazionale, "la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";

Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso avviso favorevole nella seduta del 7 settembre 1993;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2.Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

3.I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.

4.Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.