LEGGE 14 gennaio 1994, n. 19

Type Legge
Publication 1994-01-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15-01-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453. All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "sono istituite" sono inserite le seguenti: "ove non gia' esistenti"; al comma 3, dopo le parole: "A tutte le sezioni" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle gia' istituite,"; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione"; al comma 5, primo periodo, la parola: "Contro" e' sostituita dalla seguente: "Avverso" e le parole: "cinque magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "tre magistrati"; al comma 7, secondo periodo, le parole: "sette magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "cinque magistrati"; al comma 8, terzo periodo, le parole: "1 luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995". All'articolo 2, comma 2, le parole da: "vice procuratore generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "procuratore regionale". All'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' soppresso. All'articolo 5: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente"; al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole: ", nelle forme previste dal codice di procedura civile". All'articolo 6: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4- bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio"; il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilita', oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni". L'articolo 7 e' soppresso. L'articolo 8 e' soppresso. L'articolo 9 e' soppresso.

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