LEGGE 15 gennaio 1994, n. 64
Entrata in vigore della legge: 29-4-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonche' la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della convenzione de L'Aja.
Art. 3
1.Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonche' dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
2.Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorita' centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonche' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3.Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorita' centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
4.Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' altresi' designato come autorita' centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.
Art. 4
1.Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorita' straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2.Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorita' centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni puo' essere proposto ricorso per cassazione.
3.Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede e' competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento e' dato avviso all'autorita' centrale.
4.L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorita' straniere e' di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.
Art. 5
1.Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.
2.Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potesta' parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potesta' parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potesta' parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione e' adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.
3.Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potesta' parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
4.Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aia del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.
5.Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorita' centrale.
6.Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione e' trasmessa all'autorita' centrale per i provvedimenti di competenza.
7.Contro il decreto del tribunale per i minorenni e' ammesso ricorso per cassazione.
Art. 6
1.Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorita' straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2.Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione e' deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale e' ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
3.Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorita' centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perche' sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso e' presentato senza ritardo. La decisione e' deliberata nel termine di cui al comma 2.
4.Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne da' immediatamente avviso all'autorita' centrale.
Art. 7
1.Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale e' stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorita' centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.
2.L'autorita' centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.
3.Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorita' centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta e' informata della data dell'udienza a cura dell'autorita' centrale e puo' comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.
4.Il decreto e' immediatamente esecutivo. Contro di esso puo' essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
5.Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne da' immediatamente avviso all'autorita' centrale.
6.E' fatta salva la facolta' per l'interessato di adire direttamente le competenti autorita', a norma dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma 1.
Art. 8
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1.La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
Convention
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore e' di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento; Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avra' l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori; Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori e' il normale corollario del diritto di custodia; Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficolta' incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi; Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto; Convinti dell'opportunita' di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessita' e alle diverse circostanze; Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorita', Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per: a) minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'eta' di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto; b) autorita': ogni autorita' giudiziaria od amministrativa; c) provvedimento relativo all'affidamento: ogni provvedimento di una autorita' che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonche' in ordine al diritto di visita; d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente spostamento indebito: i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui e' esercitato l'affidamento; ii) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo 12.
Convenzione - art. 2
Art. 2. 1. Ciascuno Stato contraente designera' una autorita' centrale che esercitera' le funzioni previste nella presente Convenzione. 2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facolta' di designare le diverse autorita' centrali di cui stabiliscono le competenze. 3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione - art. 3
Art. 3. 1 Le autorita' centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le autorita' competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria. 2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le autorita' centrali degli Stati contraenti: a) assicurano la trasmissione delle domande d'informazione provenienti dalle' autorita' competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso; b) si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione; c) si tengono reciprocamente informate circa le difficolta' che possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.
Convenzione - art. 4
Art. 4. 1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento puo' rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, all'autorita' centrale di ogni Stato contraente. 2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13. 3. L'autorita' centrale adita, nel caso in cui sia diversa dall'autorita' centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio. 4. L'autorita' centrale adita puo' rifiutare il suo intervento quando e' manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione. 5. L'autorita' centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda.
Convenzione - art. 5
Art. 5. 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perche' venga adottata nel piu' breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorita' competenti, per: a) rintracciare il luogo in cui si trova il minore; b) evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi; c) assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento; d) assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento e' accordata; e) informare l'autorita' richiedente sulle misure adottate. 2. Quando l'autorita' centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti all'autorita' centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio. 3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorita' centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato. 4. Se il riconoscimento o l'esecuzione e' rifiutato e se l'autorita' centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autorita' fa il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di quelle di cui puo' beneficiare una persona che risiede e che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, puo' in particolare rivolgersi alle sue autorita' competenti.
Convenzione - art. 6
Art. 6. 1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorita' centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo: a) le comunicazioni indirizzate all'autorita' centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua; b) l'autorita' centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue. 2. Le comunicazioni che promanano dall'autorita' centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese. 3. Ogni Stato contraente puo' escludere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente puo' ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.
Convenzione - art. 7
Art. 7. I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.
Convenzione - art. 8
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