LEGGE 15 gennaio 1994, n. 65

Type Legge
Publication 1994-01-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-1-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO ______

Convention

CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI Le parti alla Convenzione, consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano, preoccupate per il fatto che le attivita' umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo aumento intensifica l'effetto serra naturale e che tale fenomeno provochera' in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell'atmosfera e puo' avere un'influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano, constatando che sia in passato che attualmente le emissioni mondiali di gas ad effetto serra sono dovute in gran parte ai paesi sviluppati, che le emissioni pro capite nei paesi in via di sviluppo sono ancora relativamente basse e che la quota delle emissioni mondiali dovute ai paesi in via di sviluppo aumentera' fino a che siano soddisfatte le esigenze sociali e di sviluppo, consapevoli del ruolo e dell'importanza dei pozzi e dei serbatoi di gas ad effetto serra negli ecosistemi terrestri e marini, constatando che la previsione dei cambiamenti climatici e' soggetta a molte incertezze, in particolare per quanto riguarda la collocazione nel tempo, la grandezza e le manifestazioni regionali, consapevoli che la portata mondiale dei cambiamenti climatici richiede la piu' vasta cooperazione possibile di tutti i paesi e la loro partecipazione ad un'azione internazionale adeguata ed efficace, in rapporto alle loro responsabilita' comuni mai differenziate, alle rispettive capacita' e alle loro condizioni economiche e sociali, ricordando le pertinenti disposizioni della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, ricordando anche che in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in rapporto alle loro politiche nel campo dell'ambiente e dello sviluppo, e che hanno la responsabilita' di garantire che le attivita' svolte nel territorio soggetto alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale, confermando il principio della sovranita' degli Stati nella cooperazione internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici, riconoscendo che gli Stati devono adottare un'efficace normativa ambientale e che le norme ambientali, gli obiettivi e le priorita' di gestione devono riflettere lo stato dell'ambiente e dello sviluppo al quale si applicano, e che le norme applicate da alcuni paesi possono essere inadeguate e possono comportare ingiustificati costi economici e sociali nel caso di altri paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ricordando le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/228 del 22 dicembre 1989 relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, e le risoluzioni 43/53 del 6 dicembre 1988, 44/207 del 22 dicembre 1989, 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 9 dicembre 1991 sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future generazioni del genere umano. ricordando anche le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/206 del 22 dicembre 1989, concernente i possibili effetti negativi dell'aumento del livello del mare sulle isole e le zone costiere, in particolare sulle zone costiere di basso livello, e le pertinenti disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/172 del 19 dicembre 1989 sull'attuazione del piano di azione per combattere la desertificazione, ricordando inoltre la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del 1985 e il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono del 1987, quali adeguati e modificati il 29 giugno 1990, prendendo atto della dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza mondiale sul clima, adottata il 7 novembre 1990, consapevoli del rilevante lavoro analitico che viene svolto da molti Stati sui cambiamenti climatici, e degli importanti contributi che l'Organizzazione meteorologica mondiale, il Programma ambiente delle Nazioni Unite e altri organismi, organizzazioni ed enti delle Nazioni Unite, come pure altre istituzioni internazionali ed intergovernative apportano allo scambio dei risultati della ricerca scientifica e al coordinamento delle ricerche, riconoscendo che le iniziative necessarie per comprende e fronteggiare i cambiamenti climatici, sono piu' efficaci sul piano ambientale, economico e sociale, se sono basate su pertinenti considerazioni scientifiche, tecniche ed economiche e se sono costantemente riesaminate alla luce dei nuovi risultati raggiunti in questi campi, riconoscendo che le varie azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere di per se' giustificate sul piano economico e che possono inoltre essere utili per risolvere altri problemi ambientali, riconoscendo anche che e' necessario che i paesi sviluppati agiscano immediatamente in modo flessibile e sulla base di priorita' chiaramente definite, come primo passo verso strategie generali di intervento sul piano mondiale, nazionale ed eventualmente regionale, che tengano conto di tutti i gas ad effetto serra e prendano nella debita considerazione il loro relativo contributo all'aggravamento dell'effetto serra, riconoscendo inoltre che i paesi di basso livello ed i paesi che sono piccole isole, i paesi con zone costiere di basso livello, aride e semiaride oppure con zone soggette ad inondazioni, siccita' e desertificazione, nonche' i paesi in via di sviluppo con fragili ecosistemi montuosi sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ammettendo che qualsiasi azione intesa a limitare le emissioni di gas ad effetto serra causa gravi difficolta' ai suddetti paesi e soprattutto ai paesi in via di sviluppo, le cui economie dipendono in modo rilevante dalla produzione, dall'uso e dall'esportazione di combustibili fossili, convinti che i provvedimenti da adottare per fronteggiare i cambiamenti climatici devono essere coordinati in forma integrata con lo sviluppo economico e sociale, al fine di evitare effetti negativi su quest'ultimo, e tenendo pienamente conto della necessita' giustamente prioritaria dei paesi in via di sviluppo di raggiungere una crescita economica sostenuta e di eliminare la poverta', riconoscendo che tutti i paesi e in particolar modo i paesi in via di sviluppo devono poter accedere alle risorse necessarie per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile; e che i paesi in via di sviluppo, per realizzare l'obiettivo suddetto, devono aumentare i consumi di energia, tenendo comunque conto delle possibilita' di ottenere una maggiore efficienza energetica e di controllare le emissioni di gas ad effetto serra in generale, tra l'altro mediante applicazione di nuove tecnologie in condizioni che le rendono economicamente e socialmente vantaggiose. decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI * Ai fini della presente Convenzione s'intende per: 1. "effetti negativi dei cambiamenti climatici": i cambiamenti del- l'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacita' di recupero o la produttivita' di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanita' e il benessere del genere umano; 2. "cambiamenti climatici": qualsiasi cambiamento di clima attribui- to direttamente o indirettamente ad attivita' umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilita' naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili; 3. "sistema climatico": l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfe- ra, geosfera e delle relative interazioni: 4. "emissioni": emissione di gas ad effetto serra e/o dei loro pre- cursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona e in un determinato periodo di tempo; 5. "gas ad effetto serra": i gas di origine naturale o prodotti da attivita' umane, che fanno parte dell'atmosfera e assorbono e riflettono i raggi infrarossi; 6. "organizzazione regionale di integrazione economica": qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che e' competente per le materie trattate dalla presente Convenzione o dai relativi protocolli e che e' stata debitamente autorizzata, in conformita' delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare relativi strumenti o ad accedervi; 7. "serbatoio": una o piu' compon enti del sistema climatico, in cui e' immagazzinato un gas ad effetto serra o un precursore di un gas ad effetto serra; 8. "pozzo": qualsiasi processo, attivita' o meccanismo che elimina dall'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra; 9. "fonte": qualsiasi processo o attivita', che immette nell'atmo- sfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra. * I titoli degli articoli sono indicati soltanto per facilitare la lettura.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 OBIETTIVO L'obiettivo ultimo della presente Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici che la Conferenza delle Parti puo' adottare, e' di stabilizzare, in conformita' delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attivita' umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 PRINCIPI Nello svolgimento delle azioni intese a raggiungere l'obiettivo della Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le Parti devono basarsi, inter alla, ai principi qui di seguito esposti. 1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico, a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equita' e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilita' e alle rispettive capacita'. Pertanto i paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi. 2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolare modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione. 3. Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in an- ticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il piu' possibili efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al piu' basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano diversi contesti socioeconomici, siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici. Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere attuate in cooperazione dalle Parti interessate. 4. Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile. Le politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti causati dalle attivita' umane, devono essere adattati alle specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico e' essenziale per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici. 5. Le Parti collaborano per promuovere un sistema economico interna- zionale aperto e cooperativo, che porti ad una crescita e ad uno sviluppo economico sostenibile in tutte le Parti, in particolar modo nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo, che potrebbero cosi' lottare meglio contro i problemi dei cambiamenti climatici. Le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

Convenzione - art. 4

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