LEGGE 15 gennaio 1994, n. 67
Entrata in vigore della legge: 30-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
Accordo - art. I
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE (IPGRI) RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'IPGRI Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, in considerazione degli articoli 2 e 18 dello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, desiderosi di definire i privilegi e le immunita' di cui all'articolo 18 di detto Statuto, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI Nel presente Accordo: (a) L'espressione "IPGRI" significa Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, anche denominato come "Istituto"; (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana; (c) l'espressione "competenti Autorita' italiane" significa le Autorita' nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformita' delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana; (d) l'espressione "sede centrale" si intende: (i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione, sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa; (ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso; (e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto; (f) l'espressione "beni dell'Istituto" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (g) l'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computers, i manoscritti, le fotografie, i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (h) l'espressione "funzionari dell'Istituto" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.
Accordo - art. II
ARTICOLO II INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE 1. La sede centrale e' inviolabile. Nessuna persona che eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale. 2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considerera' presunto nel caso di calamita' naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana. 3. La sede centrale non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Istituto.
Accordo - art. III
ARTICOLO III PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.
Accordo - art. V
ARTICOLO V L'ISTITUTO ED I SUOI BENI 1. L'Istituto godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente. 2. I beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI PERSONALITA' GIURIDICA Il Governo riconosce che l'Istituto e' una organizzazione internazionale con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estendera', inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore. 2. L'Istituto avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove; (c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' L'Istituto garantira' che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione del presente Articolo, l'Istituto puo' adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di altro Stato.
Accordo - art. X
ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Il Governo non porra' alcun ostacolo al transito di queste persone verso/dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. 2. Il Direttore Generale comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. L'Istituto, le sue proprieta' e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta. 2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godra' delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godra' delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane. 3. Le operazioni e le transazioni dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, cosi' come disposto nello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Ricerche Fitogenetiche, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. 4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'IPGRI. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. 5. L'Istituto sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' ufficiali. Tuttavia, l'Istituto non chiedera' l'esenzione da dazi doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. 6. In particolare, l'Istituto sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esentera' tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale. 7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII PERSONALE DELL'ISTITUTO 1. I funzionari dell'Istituto godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale; (b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto; (d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennita', pensioni ed altri assegni pagati dall'Istituto o per conto di esso; (e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; (f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; (g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati; (h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o piu' spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Istituto; (i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovra' essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia. 2. Ogni anno, l'istituto comunichera' al Governo la lista dei funzionari nonche' le eventuali variazioni. 3. Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti la qualifica del titolare. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore Generale, ovvero ad alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore Generale, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO I membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse immunita' e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE 1. I privilegi e le immunita' previste negli Articoli XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorita' specificate al paragrafo 2 del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunita' in tutti i casi in cui l'immunita' impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunita' avra' luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto. 2. Le Autorita' cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo sono: (a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale; (b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Istituto ed all'Istituto stesso. 3. L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorita' Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo. 4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV NORME DI SICUREZZA Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorita' italiane.
Accordo - art. XVI
ARTICOLO XVI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Direttore Generale, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungera' da Presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sara' definitiva e vincolante per le Parti.
Accordo - art. XVII
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