LEGGE 29 gennaio 1994, n. 71
Entrata in vigore della legge: 1-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli eggetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1993, N.487 All'articolo 2, comma 2, le parole: " regolanti i rapporti " sono sostituite dalle seguenti: " aventi efficacia ". All'articolo 4: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente "; dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: " 3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attivita' del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ". All'articolo 6: al comma 2, alinea, dopo le parole: " funzione pubblica ", sono inserite le seguenti: ", sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative "; al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Tuttavia, il suddetto personale; su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sara' definitivamcnte trasferito, nei limiti delle disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime ". L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: " ART. 11. - (Attribuzioni del Ministero) - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonche' i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualita' dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ". All'articolo 12: al comma 1, alinea, dopo le parole: " su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ", sono inserite le seguenti: " previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"; al comma 1, lettera b), dopo le parole: " compiti di studio e ricerca scientifica, ", sono inserite le seguenti: " anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, "; al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: " e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purche' senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze "; al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: " telecomunicazioni ", sono inserite le seguenti: " previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ". All'articolo 14, il comma 2 e' soppresso.
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