LEGGE 11 febbraio 1994, n. 102

Type Legge
Publication 1994-02-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16/2/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35.

all. 1 - art. 1

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 522. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalita' del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della citta' di Napoli, nonche' per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa citta' e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede: a) quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero; b) quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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