DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. 196
Entrata in vigore del decreto: 8/4/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 6
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'
1.La segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' e' organo di ausilio dell'attivita' del Consiglio superiore di sanita' ed e' diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanita'.
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))
Art. 9
Disposizioni finali
1.Le disposizioni normative riguardanti il Ministero della sanita' sono cosi' individuate: - art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; - decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense "ai benemeriti della salute pubblica" ed "al merito della sanita' pubblica"; - art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; - art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il Ministero della sanita' di una ragioneria centrale dello Stato; - art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; - art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i mangimi; - art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; - art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanita'; - articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consultiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; - art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanita' e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera; - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974: uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanita'; - decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna; - art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619: comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni; - art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; - articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; - art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982); - art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria; - art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il controllo di qualita' nell'ambito dei laboratori d'analisi; - art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734; - art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello; - art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; - art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali; - art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica al volo; - art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria; - art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie; - art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale; - art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS; - art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione per il coordinamento delle attivita' di buone pratiche di laboratorio; - articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; - art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione; - art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della pubblicita' sanitaria; - art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27: attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica; - art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; - art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanita' dell'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione
dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui dispone: "cura l'attivita' di primo intervento nelle situazioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione civile"; e comma
6, nella parte in cui dispone: "cura, per quanto di competenza del
Ministero della sanita', la definizione dei rapporti giuridici ed
economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale";
nonche' dell'art. 8, ai sensi della pronuncia della Sezione di
controllo, collegio unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: "Art. 17. - Presso il Ministero della sanita' e' costituito, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario del Ministero della sanita' di grado non inferiore al 6›. Fanno parte altresi' della Commissione: a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi, un ispettore generale medico e otto medici-chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti; b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari, di cui cinque effettivi e tre supplenti; c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti; d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti. I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali. Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali. I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso il Ministero della sanita'. Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica. In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria. Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie. Per la validita' delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di diciotto membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria". - Si trascrive il testo del D.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 344, cosi' come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637: "Art. 1. - Le medaglie e l'attestazione di 'benemerenza', istituite con i regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706 sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare. Con la stessa procedura sono conferite le medaglie e l'attestazione al merito della sanita' pubblica istituite con il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048 e con R.D. 25 novembre 1929, n. 2193". "Art. 2. - La Commissione di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, e' nominata con decreto dell'Alto Commissario e si rinnova ogni triennio. Ne fanno parte: a) un consigliere di Stato che la presiede; b) il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. c) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'; d) il direttore generale dei servizi medici ed il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanita' pubblica o i loro delegati; e) un ufficiale generale medico dell'Esercito; f) un ufficiale generale medico della Marina; g) un ufficiale generale medico dell'Aeronautica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore all'8›, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica". - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56, e' il seguente: "Art. 15. - Con decreto del Ministro per la sanita' e' istituita una commissione, con funzioni consultive, da nominarsi anno per anno, composta da funzionari tecnici del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita', di altre Amministrazioni interessate e da esperti nelle varie discipline attinenti alla materia". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: "Art. 9. - Presso il Ministero della sanita' e' istituita un Ragioneria centrale dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanita'; a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; d) un rappresentante del Ministero delle finanze; e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane; i) un direttore di istituto di chimica agraria. Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: "Art. 9. - Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di: due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane; un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di integratori e di mangimi integrati; tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative; quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate". - Il testo dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' il seguente: "Art. 2. - Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica e con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo. Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentato del 100 per cento. Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo. I piani di profilassi e di risanamento nazionale sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti". - L'art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203, sostituisce l'art. 9 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, con il seguente: "Art. 9. - In seno al Consiglio superiore di sanita' e' istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanita', appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanita'. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanita', uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonche' altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio. La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, gia' modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367, e' ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanita' (ex coefficiente 900), inserito tra le voci 'Ispettore generale medico capo' ed 'Ispettori generali medici'". - Il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, e' il seguente: "Art. 4. - Presso il Ministero della sanita' e' costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti: il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita', che la presiede; un funzionario tecnico della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della direzione generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'; due funzionari tecnici medici particolarmente esperti nel campo della biologia e farmacologia dell'Istituto superiore di sanita'; due funzionari tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanita', particolarmente esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari; un professore universitario dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facolta' di chimica e due professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facolta' di medicina e chirurgia di cui uno esperto in igiene ed uno in farmacologia; tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un professore universitario della facolta' di scienze agrarie designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma; il direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze; due direttori di osservatori per le malattie delle piante designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due funzionari ed un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministrero della industria, del commercio e dell'artigianato; un funzionario medico ed un chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designati dal Ministero del tesoro; un funzionario tecnico chimico del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze. Per lo svolgimento dei lavori la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanita'. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. La commissione puo' avvalersi dell'opera di esperti". "Art. 5. - Alla commissione di cui all'art. 4 compete di esaminare le domande di cui all'art. 12, ed in relazione ad esse di: 1) proporre in base alla documentazione presentata dal richiedente, la classe di appartenenza dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 3; 2) proporre la concessione o il diniego della registrazione, senza procedere ad alcun controllo analitico del presidio sanitario; 3) proporre e acquisire un supplemento di documentazione, se ritenuto necessario; 4) proporre l'eventuale controllo analitico e tossicologico del presidio sanitario da parte dell'Istituto superiore di sanita'; 5) proporre sperimentazioni in collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero della sanita', d'intesa con l'Istituto superiore di sanita' allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicita', nonche' l'entita' e la persistenza dei residui dei rispettivi principi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari; 6) proporre, in base alla documentazione di cui al punto 3) del presente articolo, e ad ogni altro fattore di valutazione della tossicita', la eventuale modifica di classificazione del presidio sanitario; 7) proporre per ciascun principio attivo e per ciascun presidio sanitario eventuali prescrizioni e limitazioni particolari, quali: tipo di formulazione, compatibilita' di miscela, natura e caratteristiche delle confezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, la massima concentrazione dei principi attivi che puo' essere consentita nel presidio sanitario, l'eventuale colorazione o altro trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da inserire in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni obbligatorie; 8) proporre per ciascun principio attivo, o per associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervento minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la immissione al consumo; 9) esprimere, in base all'esame della relativa documentazione tecnica, un giudizio sull'effettiva consistenza dei metodi d'analisi proposti dalla ditta richiedente per effettuare la determinazione sia dei principi attivi nel presidio sanitario, sia dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, secondo quanto richiesto dall'applicazione della legge e del presente regolamento; 10) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei principi attivi nei presidi sanitari, sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonche' i rispettivi aggiornamenti; 11) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanita' anche nei casi previsti dal presente regolamento. Alla commissione compete, altresi', il compito di esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti principi attivi gia' noti e di pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla sua competenza dal presente regolamento o in tutti i casi in cui venga richiesta dal Ministero della sanita'". - Si riporta l'art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: "Art. 6. - Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro studi. Di concerto con i Ministri competenti, puo' destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanita'. Il Ministro per la sanita' puo' affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a societa' ed associazioni non riconosciute, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. Puo', inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'art. 380 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,' n. 3. Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per la sanita' puo' provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nelle materie affidate alla collaborazione tecnica del centro-studi". - Si riportano gli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 2 marzo 1974: "Art. 1. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanita' sono cosi' determinati: a) Gabinetto del Ministro; b) Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; c) Ufficio legislativo del Ministero; d) Ufficio stampa del Ministero; e) Ufficio affari riservati del Ministro". "Art. 2. - Ferma restando per il Gabinetto del Ministro e per le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato la composizione prevista dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, il contingente di personale dipendente dello Stato addetto agli uffici di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente art. 1 e' determinato in 54 unita' delle quali non piu' di 13 con qualifiche di carriera non inferiore alla direttiva o equiparate o corrispondenti - secondo quanto stabilito dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392 e dalle altre disposizioni in vigore - e le restanti unita' delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria o equiparata; l'aliquota di personale addetto all'Ufficio stampa del Ministero e' fissata in 8 unita', di cui almeno 6 delle carriere inferiori alla direttiva". - Si trascrivono gli articoli da 1 a 10 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: "Art. 1. - Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanita', sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti, come dagli allegati A e B al presente decreto, con individuazione delle sedi e delle dotazioni organiche del personale per ogni circoscrizione, come da allegati C e D. I parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici nonche' le stazioni zoosanitarie previste dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti di cui al comma precedente". "Art. 2. - In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanita', sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, puo' modificare il livello degli uffici, e, acquisito il parere dei Ministri interessati, la sede degli stessi e l'ampiezza della relativa circoscrizione, ferma restando la dotazione organica dei posti di primo dirigente e di dirigente superiore di cui alle annesse tabelle". "Art. 3. - Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di confine attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica. Il medico dirigente dell'ufficio principale cura i necessari rapporti con le regioni e con le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero della sanita'". "Art. 4. - Gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale. I veterinari dirigenti degli uffici principali provvedono ai necessari collegamenti con le regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate per attuare il controllo veterinario a destino degli animali e dei relativi prodotti ed avanzi importati dall'estero, nei casi in cui sia previsto dalle disposizioni in vigore, e l'applicazione di eventuali vincoli veterinari supplementari da osservarsi a destinazione prima della definitiva liberalizzazione ai fini sanitari delle merci predette". "Art. 5. - Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' emanare direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle regioni, province e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 4". "Art. 6. - Gli uffici di cui agli articoli 3 e 4 per l'esercizio delle rispettive funzioni si avvalgono dei laboratori di analisi per l'accertamento diagnostico previsti dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320". "Art. 7. - I dirigenti degli uffici indicati negli articoli 3 e 4 informano tempestivamente il Ministero della sanita' di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". "Art. 8. - Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operai, sono rideterminate conformemente alle annesse tabelle". "Art. 9. - I posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, nelle circoscrizioni degli uffici di cui al presente decreto, sono coperti mediante concorsi pubblici a base regionale; i vincitori sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espressa nella domanda di ammissione, alle circoscrizioni di cui agli allegati A e B del presente decreto specificati nel bando di concorso. I vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma precedente non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo. Il dirigente dell'ufficio principale dispone il movimento del personale, esclusi i dirigenti, in servizio nella circoscrizione". "Art. 10. - Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanita' istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanita' puo' conferire incarichi provvisori ai sensi dell'art. 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni. Gli incarichi indicati al comma precedente possono altresi' essere conferiti presso gli uffici di sanita' dipendenti, ove per le limitate esigenze del servizio non sia necessario assegnare apposito funzionario medico. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno validita' non superiore all'anno finanziario, possono essere rinnovati e possono essere conferiti fino alla meta' degli uffici istituiti con il presente decreto. I requisiti professionali degli aspiranti all'incarico, le incompatibilita' ed i compensi, differenziati in relazione al traffico del posto di frontiera ed all'eventuale disagio della sede, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale. I dirigenti degli uffici sanitari e veterinari di porto, aeroporto e confine in caso di necessita' e previo nulla-osta del Ministro della sanita' possono chiedere alle regioni competenti l'assegnazione per comando di personale delle unita' sanitarie locali o della regione che sia necessario per periodi brevi non superiori a tre mesi". - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, e' il seguente: "Art. 21 (Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni). - In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' istituito un Comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita', il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del CNEN. Il Comitato e' costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed e' presieduto dal Ministro della sanita'. Sono compiti del Comitato: 1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti; 2) coordinare le attivita' di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali; 3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione". - Si riporta l'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620: "Art. 11 (Comitato di rappresentanza degli assistiti). - Presso il Ministero della sanita' e' costituito il comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanita', che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il comitato elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa. Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresi' ogni qualvolta il Ministro della sanita' lo ritenga opportuno". - Si trascrivono gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927: "Art. 10. - Per l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 7 del presente decreto, presso il Ministero della sanita' e' costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti: il direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanita' che la presiede; un funzionario tecnico della Direzione generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita'; cinque funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanita', di cui un esperto nell'inventario nazionale delle sostanze chimiche, un esperto nelle proprieta' chimico-fisiche, un esperto nelle proprieta' tossicologiche, un esperto nelle proprieta' mutagenetiche, cancerogenetiche e teratogenetiche, un esperto nelle proprieta' ecotossicologiche delle sostanze chimiche; due funzionari della Direzione generale per la produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale per la pubblica sicurezza ed uno della Direzione generale per la protezione civile; un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario tecnico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanita'. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati". "Art. 11. - La commissione, di cui al precedente art. 10, provvede: a) ad esaminare le notifiche di cui agli articoli 6 e 7, con particolare riferimento ai compiti assegnati al Ministero della sanita'; b) ad esprimere parere sulle proposte di classificazione ed etichettatura, nonche' sulle proposte di raccomandazioni per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate; c) ad esprimere parere, su richiesta del Ministro della sanita', su ogni altra questione inerente alle sostanze ed ai preparati pericolosi relativamente agli aspetti considerati dalla vigente normativa; d) a promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanita'". - Il testo dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' il seguente: "Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanita' e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri e in conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unita' sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 791: "Art. 5. - Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanita', il Ministro della sanita' puo' autorizzare, nel limite massimo di venti unita': a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari; b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici. La utilizzazione del personale di cui alla lettera a) e' disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato". - Si trascrive l'art. 16, comma 3, del D.P.C.M. 10 febbraio 1984: "Con decreto del Ministro della sanita' viene fissata la composizione di una commissione tecnico-consultiva per affiancare l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio nazionale delle ricerche nell'espletamento dei compiti di cui sopra. In ogni caso tale commissione deve comprendere esperti designati dalle societa' scientifiche del settore". - Si riporta l'art. 16, comma 1, del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254: "I Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per consentire una migliore organizzazione dei servizi connessi all'attivita' relativa ai controlli ed alle formalita' di cui al presente decreto e la mobilita' del personale, possono disporre con propri decreti, in deroga all'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 1, 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614: a) variazioni del numero delle circoscrizioni, del livello e delle sedi degli uffici periferici preposti ai servizi, di cui al presente decreto; b) variazioni delle dotazioni organiche di personale previste per ciascun ufficio periferico dipendente nei limiti della dotazione globale; c) la determinazione dei criteri di assegnazione di personale da uno ad altro ufficio, fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), in relazione alle esigenze derivanti dalla mutata disciplina e dalle variazioni di volume del traffico". - Il testo dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, e' il seguente: "Art. 4. - E' istituita con decreto del Ministro della sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario da lui delegato e composta come segue: a) tre funzionari del Ministero della sanita' di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica; b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione; d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale; e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita'; f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281; h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali; i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa; l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori; m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali; n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari. Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati. La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno. La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente". - Si riporta l'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: "2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di: a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari; b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi; c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza". - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e' il seguente: "Art. 15 (Organi consultivi). - Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consuntivi e propositivi: a) la commissione istituita dal Ministro della sanita' con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unita' sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attivita' industriale di cui all'art. 4, nonche' con l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio; b) il comitato di coordinamento delle attivita' di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985". - Si trascrive l'art. 38 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566: "Art. 38 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica). - 1. Avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica permanente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla commissione medica di appello, nominata dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della difesa. 2. La commissione medica di appello e' composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanita'. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della sanita'. 3. Il Ministero della sanita' dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla commissione medica di appello. 4. L'interessato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia. La commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. 5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa commissione puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e puo' richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilita' in volo da parte del Ministero dei trasporti. 6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello e' quello indicato dall'art. 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859". - Si riporta l'art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37: "2. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e' integrato con la potesta' di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unita', da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali". - Si riporta l'art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: "5. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali". - Si trascrive l'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: "Art. 12. - 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro della sanita' si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione. Essa e' composta da 4 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dal Consiglio sanitario nazionale; 5 rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni piu' rappresentative sul piano nazionale; 2 esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e leucemia; 9 esperti designati dal Ministro della sanita', di cui 3 scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanita' e i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', 3 scelti tra primari ospedalieri e docenti universitari e 3 indicati dalle societa' ematologiche di immunoematologia e trasfusione del sangue ed emaferesi, 1 ufficiale medico della sanita' militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore alla ottava svolge le funzioni di segretario. 3. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Agli stessi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e della legge 26 luglio 1978, n. 417, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento. 4. La Commissione svolge le funzioni indicate negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16 della presente legge. La Commissione formula altresi' al Ministro della sanita', con riferimento all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, proposte sui criteri e le modalita' per lo scambio e la cessione di unita' di sangue e di emoderivati fra regioni o province autonome, nonche' sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di sangue e sulle modalita' del coordinamento delle attivita' promozionali delle associazioni dei donatori di sangue o delle relative federazioni. 5. Il Ministro della sanita', nel formulare il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e quindi dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, definisce un programma specifico per le attivita' trasfusionali. In relazione alla elaborazione di tale programma specifico, la Commissione determina una proposta di programma triennale riguardante il complesso delle proprie competenze". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' il seguente: "1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, e' autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS: a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati con le modalita' previste dall'azione programmata del piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita'; b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali; c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990; d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi; e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990; f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime; g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita' previste dalla tabella B, quadro I, lettere a) e b), quadro II, lettere a) e b), quadro III, lettera a) e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1 gennaio 1991, rispettivamente di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanita' sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio". - Si riporta l'art. 7 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 120: "Art. 7 (Coordinamento delle attivita' di buone pratiche di laboratorio). - 1. Il Ministro della sanita', attraverso l'attivita' coordinata, dei propri uffici, relativa alle buone pratiche di laboratorio provvede a: a) formare e tenere l'elenco generale di cui al comma 1 dell'art. 9; b) curare l'elaborazione e l'attuazione del programma di cui all'art. 8; c) curare gli atti relativi alla predisposizione della lista nazionale degli ispettori di buone pratiche di laboratorio di cui al comma 2 dell'art. 4; d) predisporre la relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9". - Si trascrivono gli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: "Art. 4 (Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da: a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita'; d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita'; g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato". "Art. 5 (Compiti della commissione). - 1. La commissione di cui all'art. 4 provvede: a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'art. 10; b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita' e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica; c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni; d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessita' d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle universita' o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti; e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto; f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Si trascrive l'art. 3, comma 10, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: "10. Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco e' predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanita' che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanita' e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalita' previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validita' limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresi' integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270". - Si riporta l'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 541: "2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della sanita', sentita la commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 3. La commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e' costituita da: a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede; b) otto membri appartenenti al Ministero della sanita' e all'Istituto superiore di sanita'; c) quattro medici, di cui tre docenti universitari; d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero della sanita'. 5. Il parere della commissione non e' obbligatorio nei seguenti casi: a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e dell'art. 5, lettere c), f) e n); b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della sanita'; c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su parere della commissione". - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 30 gennaio 1993, n. 27, e' il seguente: "2. Il Ministro della sanita' comunica agli altri Stati membri e alla commissione l'elenco in cui sono individuate le autorita' competenti di cui all'art. 1, comma 1. 3. Gli uffici periferici di cui all'allegato A ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale". - Si riporta l'art. 15 del D.L. 3 marzo 1993, n. 91: "Art. 15. - 1. Presso il Ministero della sanita' e' costituita una commissione interministeriale di coordinamento presieduta dal direttore generale della direzione generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanita' o da un suo sostituto e composta da: a) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della sanita', dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento della protezione civile; b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente; c) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'. 2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanita'. 4. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati. 5. La commissione svolge i seguenti compiti: a) esamina le notifiche di cui agli articoli 8, 9 e 10 ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 16; b) esprime parere, su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto; c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142". - Per il testo dell'art. 18, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si veda in nota all'art. 5.