DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1994, n. 104
Entrata in vigore del decreto: 15/2/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati;
Ritenuto opportuno introdurre talune modifiche al predetto regolamento, al fine di dirimere dubbi interpretativi nell'applicazione della citata legge n. 277 del 1993;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 10 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, di seguito denominato regolamento, e' sostituito dai seguenti: " 4. Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la lista non sia gia' collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico). 5. In tutti i casi in cui non puo' operarsi il collegamento di ufficio e' vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata. 6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati) e' il seguente: "Art. 9. - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione dela Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 14/1994 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ciascuna lista puo' essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato. 2. In caso di dichiarazione di collegamento di piu' candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare. 3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o piu' contrassegni delle liste collegate, sia uno o piu' contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno. 4. Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la lista non sia gia' collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico). 5. In tutti i casi in cui non puo' operarsi il collegamento di ufficio e' vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata. 6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore succes- sive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste". - L'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo seguente: "Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla. 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio centrale nazionale che decide entro le succes- sive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi".
Art. 2
1.L'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.".
Art. 3
1.Nell'art. 4 del regolamento e' aggiunto il seguente comma: " 2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti piu' di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata gia'' eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico).".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. n. 14/1994, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 4. - 1. In caso di non uniformita' dei collegamenti con piu' liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con piu' liste intenda confermare. 2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti piu' di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata gia' eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico)". - L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 4 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato: "Art. 4. - 1. Il voto e' un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di: 1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'art. 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale; 2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato". - L'art. 22 del medesimo testo unico, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e' cosi' formulato: "Art. 22. - L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati: 1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondano a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi; 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25 anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito".
Art. 4
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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