LEGGE 17 febbraio 1994, n. 121
Entrata in vigore della legge: 23-02-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.
3.Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO _____ AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42. ______
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 543. All'articolo 4: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unita' tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonche' a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3- bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo". All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "degli enti pubblici," sono inserite le seguenti: "in numero pari a quello". All'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo".
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