LEGGE 14 febbraio 1994, n. 120

Type Legge
Publication 1994-02-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 23-02-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO ______ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48. ______

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 544. Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Contributo). - 1. Al Tribunale internazionale ed alla 'Commissione degli esperti' istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, e' concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri". All'articolo 3, al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "per non piu' di tre anni". All'articolo 9, al comma 1, sono premesse le parole: "Nel caso previsto dall'articolo 7". All'articolo 11, al comma 3, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: "c-bis) il fatto per il quale la consegna e' richiesta non e' previsto come reato dalla legge italiana; c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile".

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