LEGGE 14 febbraio 1994, n. 114
Entrata in vigore della legge: 23/02/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. I
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE NAZIONI UNITE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DALL'ALTRA RIGUARDANTE LA SEDE PER IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE Il Governo della Repubblica Italiana, le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Viste le risoluzioni 1714(XVI), 2095(XX), 3348(XXIX) e 3404(XXX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni n. 1/61, 4/65 e 22/75 della Conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura concernenti l'istituzione ed il funzionamento del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (PAM); Considerato che il PAM, in conformita' alle pertinenti decisioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e' attualmente situato presso la sede della FAO a Roma; Riconosciuto il carattere umanitario dell'attivita' del PAM nonche' il suo importante ruolo nella lotta contro la fame e la poverta' nel mondo; Preso atto dell'espressa intenzione del Governo della Repubblica Italiana di fornire al PAM i servizi necessari allo svolgimento delle sue funzioni ivi compresi, fra l'altro, propri immobili adeguati; Vista inoltre la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, entrambe applicabili al Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO, ed alle quali l'Italia e' Parte; Riconosciuta la necessita' di integrare le disposizioni delle sopracitate Convenzioni al fine di regolare le relazioni tra il PAM ed il Governo della Repubblica Italiana relativamente alla sede del PAM; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Sezione I Nel presente accordo: (a) l'espressione "PAM" significa il Programma Alimentare Mondiale istituito da risoluzioni dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura; (b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana; (c) l'espressione "Direttore Esecutivo" significa il Direttore Esecutivo del PAM e, in sua assenza, il funzionamento da lui designato per sostituirlo; (d) l'espressione "le competenti Autorita' Italiane" significa le Autorita' nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformita' delle legge e degli usi della Repubblica Italiana; (e) l'espressione "sede" significa: (i) qualsiasi terreno od edificio, o parte di essi, posto a disposizione del PAM dal Governo o preso in locazione dal o per conto del PAM sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede; (ii) ogni altro terreno od edificio, o parte di essi, sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal PAM; (f) l'espressione "beni del PAM" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al PAM o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (g) l'espressione "archivi del PAM" include gli atti, la corrispondenza i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie e i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti al PAM o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; e (h) l'espressione "funzionari del PAM" include il Direttore Esecutivo e tutto il personale del PAM nominato da lui o in suo nome. Sezione 2 Salvo disposizioni diverse, ogni riferimento al presente Accordo includera' gli eventuali accordi suppletivi conclusi conformemente alla sezione 36.
Accordo - art. II
ARTICOLO II Sede Sezione Il Governo fornira', o fara' in modo che siano messi a disposizione del PAM, finche' avra' sede in Roma, gli immobili adeguati ed i servizi necessari al suo funzionamento. Detti immobili saranno forniti a titolo gratuito, salvo che per le spese menzionate alle lettere (c) e (d) (ii) della presente sezione. In adempimento a questa disposizione: (a) il Governo, in attesa che fornisca gli immobili adeguati, assistera' il PAM per la loro locazione e, in particolare, rimborsera' al PAM ogni corrispettivo pagato per tale locazione; (b) il Governo, messi a disposizione del PAM gli immobili adeguati, sosterra' tutte le spese relative alla fornitura di mobili ed attrezzature, incluse quelle per le comunicazioni interne e, se necessario, per l'interpretazione simultanea, nonche' per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e per i servizi pubblici, per le modifiche e ristrutturazioni degli immobili. Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprieta' del Governo. Il PAM partecipera' ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tali immobili; (c) il PAM provvedera' a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi riguardo la sede; (d) nel momento in cui gli immobili di proprieta' statale verranno messi a disposizione del PAM da parte del Governo, sara' stipulato in virtu' della sezione 36 un accordo suppletivo che specifichera' i termini e le condizioni in base alle quali saranno messi a disposizione e si provvedera' alla manutenzione di detti immobili. Tale accordo dovra, fra l'altro, contenere le seguenti disposizioni: (i) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario e tutti gli altri interventi necessari per uniformarsi ai provvedimenti legislativi od amministrativi italiani; e (ii) saranno a carico del PAM le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalita'; (e) il PAM ed il Governo controlleranno l'adeguatezza degli immobili dei servizi forniti al PAM in base alle necessita' di quest'ultimo a date ritenute opportune dal PAM e dal Governo.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Inviolabilita' della sede Sezione 4 (a) La sede e' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede per esercitarvi una qualsiasi funzione se non con il consenso del Direttore Esecutivo e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Direttore Esecutivo per l'ingresso nella sede sara' presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Direttore Esecutivo, ogni persona, il cui ingresso sia avvenuto a seguito di consenso presunto, dovra' lasciare immediatamente la sede. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potra' avere luogo nella sede se non con il consenso del Direttore Esecutivo ed alle condizioni da lui approvate. (b) La sede del PAM sara' sottoposta al controllo ed alla autorita' del PAM che avra' il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede per il pieno ed indipendente adempimento delle sue funzioni. (c) Ferme restando le disposizioni dell'articolo X, il PAM non permettera' che la sede sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinario in base alle leggi della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro paese o che tentino di sottrarsi alla notifica od all'esecuzione di un atto giudiziario. (d) La sede non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni del PAM.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV Protezione della sede Sezione 5 (a) Le Competenti Autorita' Italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillita' della sede siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorita' Italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede un'adeguata protezione di polizia. (b) A richiesta del Direttore Esecutivo, le Competenti Autorita' Italiane forniranno le forza di polizia considerate necessarie ad assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della sede. Sezione 6 Le competenti Autorita' Italiane adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede.
Accordo - art. V
ARTICOLO V Servizi pubblici della sede Sezione 7 (a) Le competenti Autorita' Italiane si varranno, su richiesta del Direttore Esecutivo, delle facolta' in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta dei rifiuti ed i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le competenti Autorita' Italiane prenderanno in considerazione le necessita' del PAM alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e di consequenza adotteranno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del PAM. (b) Il Direttore Esecutivo prendera', su richiesta, le opportune misure affinche' rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici competenti possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del PAM. (c) Qualora il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle competenti Autorita' Italiane o da enti sotto il controllo di queste, il PAM usufruira' di tariffe speciali non superiori a quelle generalmente concesse alle amministrazioni statali italiane.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Beni appartenenti al PAM Sezione 8 (a) Il PAM ed i sui beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunita' di giurisdizione tranne in quei casi particolari in cui vi sia espressa rinuncia a tale immunita' in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate. La rinuncia dell'immunita' di giurisdizione non implica la rinuncia all'immunita' da qualsivoglia forma di esecuzione per la quale sara' necessaria una separata rinuncia espressa. (b) Tenendo presente le disposizioni di cui alla lettera (a) della presente sezione, il PAM predisporra' le procedure previste nella sezione 42(i). Sezione 9 I beni di proprieta' del PAM. ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno delle immunita' previste nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate. Sezione 10 Gli archivi del PAM. ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti. Sezione 11 Il PAM. agendo in nome e per conto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avra' la capacita': (a) di stipulare contratti; (b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporre; (c) di stare in giudizio.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Comunicazioni e trasporti Sezione 12 (a) Tutte le comunicazioni dirette al PAM o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal PAM con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od ingerenza. La presente disposizione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie e ai filmati, alle pellicole ed alle registrazioni sonore. (b) Il PAM avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche. (c) Nessuna disposizione della presente sezione potra' essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il PAM ed il Governo. Sezione 13 (a) Il PAM godra', per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali, telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefono, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa ed alla radio. (b) Il PAM puo' installare ed utilizzare presso la sede circuiti di telecomunicazione da punto a punto ed impianti radio rice- trasmittenti ad onde corte. Sezione 14 Il PAM avra' diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Esecuzione da tassazioni Sezione 15 Per quanto concerne tutte le attivita' ufficiali, il PAM ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. Sezione 16 (a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il PAM godra' delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre il PAM godra' delle esenzioni ed agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e) della presente sezione indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle amministrazioni statali italiane. (b) Le operazioni e transazioni finanziarie del PAM, aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del PAM stesso e l'esercizio delle funzioni previste nelle risoluzioni istitutive del PAM, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. (c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato ed in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), inclusa l'IVA sull'importazione, il PAM godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire. (d) Il PAM sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura importate od esportate dal PAM a scopi ufficiali. (e) In particolare il PAM sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni, a scopo ufficiale, di un numero di autoveicoli non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa automobilistica ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica od altra targa appropriata. (f) Il PAM potra' alienare nel territorio della Repubblica Italiana le merci od autoveicoli di cui alle lettere (d) o (e) della presente sezione unicamente alle condizioni stabilite dalle competenti Autorita' Italiane ivi comprese quelle rela- tive alla nazionalizzazione degli autoveicoli. Sezione 17 Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non comprendono le tasse e le imposte che altro non siano che il pagamento di servizi resi.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX Agevolazioni finanziarie Sezione 18 (a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il PAM, al fine di svolgere la sua attivita', puo': (i) liberamente acquistare fondi, valute e titoli e disporne tramite conti bancari che non saranno soggetti alle restrizioni previste per i conti bancari dei residenti; (ii) liberamente trasferire i suoi fondi e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta. (b) Il Governo assistera' il PAM affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio. (c) Il PAM, dovra' nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtu' della presente sezione, tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo accogliendole nella misura in cui cio' sia compatibile con la contemporanea salvaguardia dei propri interessi.
Accordo - art. X
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