LEGGE 14 febbraio 1994, n. 115

Type Legge
Publication 1994-02-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 23/02/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'atto stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Atto - art. A

ATTO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI IL POTERE D'ISTITUIRE UN FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DETERMINATI a rendere disponibili i necessari strumenti finanziari per il consolidamento del mercato interno e la coesione economica e sociale. CONSIDERANDO che il Consiglio europeo di Edimburgo ha chiesto di prendere in esame urgentemente l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti, allo scopo di promuovere la ripresa economica in Europa, RIBADENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Comunita', la Banca europea per gli investimenti ed altri istituti finanziari degli Stati membri interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo. HANNO DECISO di modificare lo Statuto della Banca per conferire al Consiglio dei Governatori il potere d'istituire il Fondo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore. Rappresentante Permanente, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Jochen GRUNHAGE, Rappresentante Permanente aggiunto, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Leonidas EVANGELIDIS, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, Camilo BARCIA GARCIA-VILLAMIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Francois SCHEER, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Padraic MAC KERNAN, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Federico DI ROBERTO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Jean-Jacques KASEL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, B.R. BOT, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Jose' Cesar PAULOURO DAS NEVES, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Sir John KERR, Ambasciatore, Rappresentante Permanente, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO A Il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' integrato dall'articolo seguente: "Articolo 30 1. Il Consiglio dei Governatori puo' decidere all'unanimita' di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalita' giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca e' membro fondatore. 2. Il Consiglio dei Governatori stabilisce con decisione unanime lo Statuto del Fondo. Lo Statuto definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalita' di revisione della contabilita' nonche' la relazione tra gli organi della Banca e quelli del Fondo. 3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facolta' di partecipare alla gestione del Fondo e di contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo determinato dal Consiglio dei Governatori mediante delibera unanime. 4. La Comunita' economica europea ha la facolta' di diventare membro del Fondo e contribuire al capitale sottoscritto. Istituti finanziari interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo possono essere invitati a diventare membri. 5. Il protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee si applica al Fondo, ai membri dei relativi organi, per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonche' al personale. Il Fondo e' inoltre esente da qualsiasi forma di tassazione o imposizione di natura analoga in occasione di ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formalita' cui cio' puo' dar luogo nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo scioglimento o la liquidazione del Fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsivoglia. Infine, le attivita' del Fondo e dei suoi organi effettuate in conformita' dello Statuto non sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari. Tuttavia i dividenti, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dal Fondo e dovute ai membri, che non siano la Comunita' economica europea e la Banca, restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile. 6. La Corte di giustizia e' competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi del Fondo. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro del Fondo in quanto tale o da uno Stato membro alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato."

Atto - art. B

ARTICOLO B 1. Il presente atto viene ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive prescrizioni costituzionali. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente atto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'ultimo Stato firmatario che ha ottemperato a tale formalita'.

Atto - art. C

ARTICOLO C Il presente atto, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto. Fatto a Bruxelles, addi' venticinque marzo millenoventonovantatre.

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