LEGGE 14 febbraio 1994, n. 117
Entrata in vigore della legge: 23/02/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER LA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA RETE TELEVISIVA ITALIANA IN POLONIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia nell'intento di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, considerato il desiderio delle due parti di sviluppare la cooperazione nel campo della cultura e dell'informazione audiovisiva, nel quadro dell'Accordo Culturale tra i due paesi firmato a Varsavia il 25 marzo 1965 hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il presente Accordo mira all'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI sul territorio polacco.
Accordo - art. 2
Articolo 2 L'Italia assicurera' immediatamente l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI alle zone del territorio polacco di cui alla prima parte dell'Allegato tecnico.
Accordo - art. 3
Articolo 3 La Parte italiana si impegna sin d'ora ad autorizzare, a richiesta polacca, la distribuzione dei programmi della prima rete televisiva della RAI nella zona di Varsavia e su tutto il territorio polacco, attraverso impianti trasmittenti o reti via cavo gestiti dall'Amministrazione statale polacca o da enti operanti in regime di concessione governativa.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Per realizzare lo scopo di cui all'articolo 2, L'Italia fornira' alla Polonia, a titolo di dono, le attrezzature menzionate nella seconda parte dell'Allegato tecnico, nonche' l'assistenza tecnica per la realizzazione del progetto. L'Italia, inoltre, assicurera' la propria collaborazione per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Le due Parti metteranno allo studio la possibilita' di ulteriori forme di collaborazione per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI, tenendo conto dei programmi di sviluppo del sistema televisivo nazionale polacco.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Il Governo italiano affidera' alla RAI - Radiotelevisione Italiana, concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo, concedendo un contributo finanziario per la realizzazione dell'impianto di cui all'articolo 2.
Accordo - art. 7
Articolo 7 La Polonia adottera' ogni disposizione al fine di assicurare le migliori condizioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 del presente Accordo, affidando l'esecuzione degli impegni assunti alla Direzione Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni polacche, alla quale sara' assicurato un contributo finanziario per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.
Accordo - art. 8
Articolo 8 La Polonia utilizzera' gli impianti forniti a titolo di dono dall'Italia esclusivamente per la diffusione integrale dei programmi della RAI.
Accordo - art. 9
Articolo 9 I programmi della RAI saranno diffusi in territorio polacco nella loro integrita' e sequenzialita'. La loro diffusione non comportera' alcun onere finanziario a carico della Parte polacca per diritti d'autore e diritti connessi. Nessun corrispettivo verra' richiesto dalla parte polacca per la diffusione dei programmi stessi.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, la Polonia mettera' a disposizione le aree e le infrastrutture necessarie e si fara' carico delle opere civili stabilite di comune accordo dagli esperti tecnici dei due Paesi, nonche' dell'installazione di tutte le apparecchiature.
Accordo - art. 11
Articolo 11 La Polonia adottera' le misure necessarie al fine di assicurare la disponibilita' delle frequenze dei trasmettitori e dei collegamenti hertziani richiesti per l'attuazione dell'articolo 2.
Accordo - art. 12
Articolo 12 La Polonia accordera' ai tecnici preposti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo i permessi di soggiorno e le facilitazioni di ingresso necessarie, nonche' il libero accesso agli impianti di cui sopra.
Accordo - art. 13
Articolo 13 La Polonia esentera' dai diritti di dogana, da ogni tassa, imposta o carico fiscale le attrezzature e i pezzi di ricambio che le saranno forniti a titolo di dono per la realizzazione degli obiettivi e per il funzionamento delle installazioni previsti dal presente Accordo. La Polonia si fara' carico delle formalita' doganali e dei depositi cauzionali per ogni materiale temporaneamente necessario alla installazione e messa in opera delle attrezzature.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Dopo la messa in opera di ogni installazione la Polonia si fara' carico del suo esercizio e della sua manutenzione.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Eventuali divergenze tra le Parti relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Il presente Accordo, che comprende un Allegato tecnico entrera' in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive formalita' costituzionali.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni. Esso si intendera' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia notificata da una delle due Parti all'altra al piu' tardi tre mesi prima della data di scadenza. Fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 in duplice originale, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Polonia Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Allegato tecnico
ALLEGATO TECNICO I. Territorio polacco interessato alla diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana Gli impianti previsti nell'accordo assicureranno il servizio alla citta' di Cracovia e ai suoi dintorni. Il programma, inoltre, potra' essere ricevuto nei paesi e nelle altre aree circostanti il territorio di Cracovia che risultino in visibilita' con il centro trasmittente di Choragwica. La popolazione interessata dall'iniziativa e' di circa 1,8 milioni di persone. II. Apparecchiature che verranno fornite dall'Italia alla Polonia - Una stazione ricevente da satellite con antenna di 4 metri di diametro, che verra' installata al Centro di Telecomunicazioni di Krzemionki di Cracovia, dove si trova anche il Centro di produzione regionale; - Un convertitore di standard dal sistema PAL al sistema SECAM con relativa riserva; - Una tratta di ponte radio per portare il programma dal Centro di Cracovia al centro trasmittente di Choragwica, posto nei dintorni della citta'; come riserva sara' usata quella comune al sistema gia' esistente; - Un trasmettitore UHF da 10 KW, piu' uno uguale per riserva, nonche' un filtro combinatore in modo da utilizzare la stessa antenna trasmittente del 2 programma polacco; il tutto da installare nel centro trasmittente di Choragwica; - Strumenti di misura e di controllo; - Una serie di moduli di scorta per il trasmettitore e per la stazione ricevente da satellite.
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