LEGGE 14 febbraio 1994, n. 118
Entrata in vigore della legge: 23/02/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, concordando sull'opportunita' di disporre di una Convenzione monetaria adeguata all'attuale stato delle relazioni economiche italo-sammarinesi ed in conseguenza sull'opportunita' di procedere al rinnovo della Convenzione monetaria italo-sammarinese del 7 dicembre 1981, e sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 7 dicembre 1981, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria con Scambio di Note firmati a Roma il 10 luglio 1974, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalita' della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Ciascuno dei due Governi avra' facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intendera' procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concordera' preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorita' tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana. Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro resta determinato nella somma complessiva di 2.700 milioni di lire italiane annue. L'emissione del suddetto contingente di monete si intende riferita al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1992. I competenti organi finanziari dei due Paesi provvederanno in seguito, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale del contingente suddetto sulla base di indicatori di variazione del costo della vita. Con la stessa procedura si potra' provvedere all'adeguamento del contingente nel caso in cui fossero rappresentate dalla Repubblica di San Marino nuove documentate necessita'. Qualora dovessero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione monetaria italiana per quanto concerne il valore nominale dei relativi tagli, le due Parti - previa una formale intesa, tramite Scambio di Note - potranno concordare una ulteriore rivalutazione fino ad un massimo del 10 per cento del contingente previsto per quel momento.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'uno o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa restera' in vigore per dieci anni, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. Fatto a Roma in duplice originale, il giorno 21-XII.91 PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Parte di provvedimento in formato grafico
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