LEGGE 14 febbraio 1994, n. 119

Type Legge
Publication 1994-02-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 23/02/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, fatta a Citta' del Vaticano il 3 dicembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO La Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue: ART. 1 Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sua monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Convenzione - art. 2

ART. 2 Le monete, nei valori che lo Stato della Citta' del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Convenzione - art. 3

ART. 3 Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Citta' del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Convenzione - art. 4

ART. 4 Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno la facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Convenzione - art. 5

ART. 5 La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Lo Stato della Citta' del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

Convenzione - art. 6

ART. 6 In Sede Vacante, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, lo Stato della Citta' del Vaticano potra' anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi. In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Citta' del Vaticano potra' del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi. Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Citta' del Vaticano potra' altresi' coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

Convenzione - art. 7

ART. 7 Saranno presi speciali accordi per il caso che, una moneta fosse dall'una e dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Convenzione - art. 8

ART. 8 La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Convenzione - art. 9

ART. 9 La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello Stato della Citta' del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto 1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa. La presente Convenzione restera' in vigore per dieci anni, salva la facolta' di ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi. In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il 3 dicembre 1991. Per la Repubblica italiana per lo Stato della Citta' del Vaticano [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=094G013800100090110001&dgu=1994-02-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=1994-02-22&art.codiceRedazionale=094G0138)

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