LEGGE 14 febbraio 1994, n. 124
Entrata in vigore della legge: 24/02/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ((1))
2.Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA PREAMBOLO Le Parti contraenti, CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversita' biologica e del valore della diversita' dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici, CONSAPEVOLI altresi' dell'importanza della diversita' biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, AFFERMANDO che la conservazione della diversita' biologica e' una preoccupazione comune dell'umanita'; RIBADENDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche, RIBADENDO anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversita' biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche; PREOCCUPATI per il fatto che la diversita' biologica e' in fase di depauperazione a causa di talune attivita' umane; CONSAPEVOLI della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversita' biologica, nonche' della necessita' di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione. NOTANDO che e' d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversita' biologica alla fonte, NOTANDO altresi' che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversita' biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti, NOTANDO INOLTRE che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversita' biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali, NOTANDO INOLTRE che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere, RICONOSCENDO la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche di molte comunita' indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonche' l'opportunita' di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversita' biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti, RICONOSCENDO INOLTRE il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversita' biologica e ribadendo la necessita' di una ocmpleta partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversita' biologica ed alla loro attuazione, SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessita' di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversita' biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, RICONOSCENDO che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potra' avere una importanza determinante sulla capacita' a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversita' biologica, RICONOSCENDO INOLTRE, che sono necessarie particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti, NOTANDO al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari; RICONOSCENDO che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversita' biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali; RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della poverta' sono le prime fondamentali priorita' dei paesi in via di sviluppo, CONSAPEVOLI che la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine e' essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione, NOTANDO, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversita' biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanita', DESIDERANDO rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversita' biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, DETERMINATI a conservare ed usare in maniera durevole la diversita' biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Obiettivi Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in conformita' con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversita' biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Uso dei termini Ai fini della presente Convenzione: L'espressione "biotecnologica" significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico. L'espressione "condizioni in situ" significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli degli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche. L'espressione "conservazione ex situ": la conservazione di elementi costituvi della diversita' biologica fuori dal loro ambiente naturale. L'espressione "conservazione in situ" significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprieta' caratteristiche. L'espressione "diversita' biologica" significa la variabilita' degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; cio' include la diversita' nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi; L'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunita' di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro inter-azione, costituiscono una unita' funzionale. L'espressione "specie addomesticata o coltivata" significa le specie il cui processo di evoluzione e' stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze. L'espressione "Habitat" significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo statonaturale. L'espressione "materiale genetico" significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unita' funzionali dell'eredita'; L'espressione "organizzazione regionale di integrazione economica" significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che e' stata debitamente autorizzata in conformita' con le sue proce- dure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta Convenzione o ad aderirvi. L'espressione "paese di origine delle risorse genetiche" significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ. L'espressione "paese forniture di risorse genetiche" significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese L'espressione "risorse biologiche" include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanita'; L'espressione "risorse genetiche" significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale. L'espressione "tecnologia" include la biotecnologia. L'espressione "uso durevole" significa l'uso dei componenti della diversita' biologica secondo modalita' e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future. L'espressione "zona tutelata" significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Principio In conformita' con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformita' con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attivita' esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giuridizione nazionale.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Portata Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna parte Contraente: a) nel caso di componenti della diversita' biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte; (b) nel caso di procedimenti ed attivita' realizzate sotto la sua giuridizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attivita' e procedimenti si manifestano.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Cooperazione Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, cooperera' con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversita' biologica.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue particolari condizioni e capacita': a) sviluppera' strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano: b) Integrera' nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Individuazione e Monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 e 10: a) individuera' i componenti della diversita' biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) fara' opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversita' biologica individuati in conformita' con il sotto-paragrafo (a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonche' di quelli che a quelli che offrono il massimo di possibilita' in materia di uso durevole; c) Individuera' procedimenti e categorie di attivita' che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica, e fara' opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; d) conservera' ed organizzera', mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attivita' di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi (a), (b), e (c) di cui sopra.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Conservazione In-situ Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) Istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversita' biologica; b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversita' biologica; c) Regolamenta o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversita' biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole; d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali; e) promuove uno sviluppo durevle ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime; f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione; g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo; h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica; i) fa ogni sforzo affinche' si instaurino le condizioni necessarie per assicurare le condizioni necessarie per la compatibilita' tra gli usi attuali e la conservazione della diversita' biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti; j) Sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispettera', preservera' e manterra' le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica e favorira' la loro piu' ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi; k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate; l) qualora sia stata determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversita' biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attivita'; m) cooperera' nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi (a) a (1) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. Conservazione ex-situ Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ: (a) adotta provvedimenti per la conservazione ex-situ dei componenti della diversita' biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti; b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex-situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche; c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate; d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex-situ in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali ex-situ sono necessari in base al sottoparagrafo (c) precedente; (e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex-situ di cui ai sotto-paragrafi (a) a (d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex-situ nei paesi in via di sviluppo.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Uso durevole dei componenti della diversita' biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) terra' conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali; (b) adottera' provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversita' biologica; (c) Proteggera' ed incoraggera' l'uso abituale delle risorse biologiche in conformita' con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole; (d) aiutera' le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversita' biologica e' stata depauperata; (e) incoraggera' la cooperazione tra le sue autorita' governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.
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