DECRETO 3 maggio 1993, n. 594
Entrata in vigore del decreto: 24-2-1994
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Visto il regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
Considerato che l'art. 9 del predetto regolamento prevede una partecipazione finanziaria della C.E.E. ai programmi operativi che raggruppano i singoli progetti;
Vista la decisione della Commissione n. 90/342 del 7 giugno 1990 che ha stabilito i criteri da adottare per selezionare i progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per l'inclusione degli stessi nei programmi operativi da proporre alla C.E.E.;
Viste le decisioni della Commissione C.E.E. n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991 che hanno approvato i piani settoriali, elaborati ai sensi dell'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;
Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' di valutazione dei progetti da inserire nei programmi operativi a carattere nazionale ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 916 del 3 maggio 1993;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1.I procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del regolamento C.E.E. n. 866/90, sono definiti secondo le disposizioni indicate nei successivi articoli.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento C.E.E. n. 866/90 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 91 del 6 aprile 1990. - La decisione della Commissione del 7 giugno 1990 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 163/71 del 29 giugno 1990. - Le decisioni n. 84 e 85/92 del 13 dicembre 1991 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 31 del 7 febbraio 1992. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Requisiti dei progetti
Art. 3
Conformita' dei progetti ai piani settoriali
1.I progetti affinche' possano beneficiare delle provvidenze comunitarie, devono essere conformi alle indicazioni previste nei singoli "Piani di settore", recepiti dal quadro comunitario di sostegno, adottato dalla C.E.E. con decisioni n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991.
Art. 4
Priorita' ed esclusioni
Art. 5
Progetti ammessi al finanziamento
Art. 6
Modalita' di concessione del contributo
1.Nell'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni, qui di seguito indicate.
2.Il FEOGA orientamento, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 relativo alle strutture di traformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, interviene mediante la partecipazione finanziaria ai programmi operativi. La contribuzione comunitaria e', rispetto alla spesa ammessa, pari al massimo al 50% nelle regioni dell'obiettivo 1 (Mezzogiorno) e al massimo al 30% nelle restanti regioni.
3.Il cofinanziamento nazionale deve essere non inferiore al 5% e non superiore al 25% della spesa ammessa, mentre la partecipazione dei beneficiari dei contributi pubblici deve essere non inferiore al 25% nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 45% nelle restanti regioni.
4.Il cofinanziamento della quota nazionale e' assicurato dal Fondo di rotazione (legge n. 183/1987).
Art. 7
Disposizioni finali
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: DIANA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1994
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 28
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)