← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1994, n. 144

Current text a fecha 1994-03-01

Entrata in vigore del decreto: 16-03-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare, l'art. 50 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato art. 50;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale lo schema del presente decreto e' stato trasmesso in data 24 novembre 1993, al fine di acquisirne il parere, che e' stato reso con nota del 26 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1.L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata Agenzia, ha personalita' giuridica, e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma.

2.L'Agenzia ha il fine di rappresentare le pubbliche amministrazioni per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettivita' con il minore onere per essa, attenendosi alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite ai sensi degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

3.Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce annualmente al Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". L'art. 2 di detta legge, tratta del pubblico impiego. - Si riporta il testo dell'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470/1993: "Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali). - 1. E' istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior rendimento dei servizi pubblici per la collettivita', con il minore onere per essa. 2. Il comitato direttivo dell'Agenzia e' costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi e' designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. 3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonche' coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno, un presidente. 4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle prov- ince e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle regioni e' espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni e' reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformita' del parere reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia. 5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilita' finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione leg- ate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli "standards" di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli. 6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia nella contrattazione collettiva. 7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi. 8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto e' istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresi' le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non piu' di venticinque dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 29/1992, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470/1993 (per il testo dell'art. 50 si veda in nota alle premesse): "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti". - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego): "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".

Art. 2

Comitato direttivo

1.Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Elegge, fra i suoi componenti, il presidente. Delibera le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi e, valutati i carichi di lavoro, propone, dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica modifiche al contingente di personale di cui all'art. 5 ed alla tabella allegata; delibera le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilita'; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Le delibere relative sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la funzione pubblica, entro quindici giorni dall'invio; le delibere riguardanti le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilita' sono approvate d'intesa con il Ministro del tesoro.

2.Il comitato direttivo, con delibera, dispone che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni siano esercitate da un altro componente e puo' delegare propri compiti a singoli componenti dello stesso comitato.

Art. 3

Presidente dell'Agenzia

1.Il presidente dell'Agenzia e' eletto tra i componenti del comitato direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il comitato direttivo.

Art. 4

Comitato di coordinamento

1.Il comitato di coordinamento e' costituito da quattordici rappresentanti delle amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione collettiva, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita', nonche' dalla Conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri, allargata ai direttori generali delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ed ai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome designa quattro componenti e la Conferenza dei direttori generali dei Ministeri designa tre componenti.

2.Il comitato di coordinamento coadiuva il comitato direttivo, cui fornisce pareri per la definizione di questioni attinenti al personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3.Nell'ambito del comitato di coordinamento e' eletto un coordinatore, che annualmente e' sostituito da altro componente, con il criterio della rotazione delle rappresentanze. Il coordinatore convoca le riunioni del comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

4.In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli organismi di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, designano al presidente dell'Agenzia i componenti del comitato di coordinamento.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 29/1993: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Art. 5

P e r s o n a l e

1.

L'Agenzia, nei limiti indicati nel quadro A della tabella allegata al presente regolamento, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento di comando, fuori ruolo o di aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purche' vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza. 3. Entro il 15 dicembre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa; di norma, un quinto del contingente proviene dalle regioni. 4. Il personale in servizio presso l'Agenzia e' tenuto alla riservatezza e si attiene agli indirizzi impartiti dal presidente dell'Agenzia.

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): "Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario; 3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita' europee; 4) (soppresso); 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) (soppresso); 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando quest'ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'".

Art. 6

Incarichi ad esperti

1.L'Agenzia si avvale della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarico conferito, a tempo pieno o parziale, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con incarico di consulenza ai sensi dell'art. 29 della medesima legge.

2.Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, nei limiti indicati nel quadro B della tabella allegata al presente regolamento, dal comitato direttivo.

Nota all'art. 6: - Si riportano i testi degli articoli 29 e 31 della citata legge n. 400/1988: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".

Art. 7

C o m p e n s i

1.Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennita' da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia.

((

2.Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non e' cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia e' sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del Tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

))

Art. 8

Gestione finanziaria e controllo

1.L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti del fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

2.L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha la durata di un anno, coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illus- trative, dal presidente dell'Agenzia all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li approva, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro i successivi trenta giorni. Il bilancio consuntivo e' trasmesso con la relativa relazione, non oltre quindici giorni dalla sua approvazione, alla Corte dei conti ai fini del controllo consuntivo.

3.Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati rispettivamente con decreto del Ministro per la funzione pubblica e con decreto del Ministro del tesoro.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 50, comma 8, del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

Art. 9

Oneri a carico di altri enti

1.Gli oneri relativi al personale e per l'attivita' dei componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2.Le amministrazioni rappresentate o assistite dall'Agenzia nella contrattazione decentrata, su richiesta del comitato direttivo, mettono a disposizione, con oneri a proprio carico, sedi e mezzi necessari per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Agenzia medesima.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994

Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 11

Tabella

TABELLA CONTINGENTE DI PERSONALE ED ESPERTI (articoli 5 e 6) ((Quadro A Comandati fuori ruolo e in aspettativa --- Dirigenti generali (fino ad un massimo di tre unita'), dirigenti e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . . . . . . 9 9 e 8 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . 6 7 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . 3 6 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . 2 5 e 4 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . 3 3 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . 2 --- Totale. . . 25.)) Quadro B Esperti (art. 29 della legge n. 400/1988). . . . . . 3 Esperti (art. 31 della legge n. 400/1988). . . . . . 2 Totale. . . 5