DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1993, n. 597

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1993-11-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16-03-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica";

Visto il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1984, recante articolazione in servizi e reparti del Dipartimento della funzione pubblica;

Visti gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e 5, nonche' 40, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 12 febbraio 1993, n. 39;

Ritenuta l'esigenza di rideterminare, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 400 del 1988, competenze ed organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

D'intesa con il Ministro della funzione pubblica;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina

1.Il Dipartimento della funzione pubblica - di seguito denominato "Dipartimento" - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego): "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti". - Si riportano gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e 5, 40, comma 1 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17, comma 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". "Art. 21, comma 3 e 5. - 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. (Omissis). 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente". "Art. 40, comma 1. - Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio". - Il D.Lgs. n. 29/1983 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Art. 2

F u n z i o n i

1.Il Dipartimento ha i compiti indicati dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Fornisce inoltre al Ministro della funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.Il Dipartimento promuove iniziative del Governo per il miglioramento dei servizi delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, richiede alle amministrazioni, comunque tenute a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione di leggi, programmi o progetti, la trasmissione di copia delle prescritte relazioni; acquisisce altresi', tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le relazioni rese al Parlamento dalla Corte dei conti e le risposte al riguardo fornite dalle amministrazioni interessate.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 27 della gia' citata legge n. 93/1983, vedi in nota alle premesse. - Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.

Art. 3

Ministro e uffici ausiliari

1.Il Ministro della funzione pubblica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.

2.Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3.Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Puo' avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4.Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.

Note all'art. 3: - Si riportano i testi degli articoli 29, 31 e 37 della legge n. 400/1988 gia' citata in premessa: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipedenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". "Art. 37 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecnice e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo del D.P.R. n. 536/1984 gia' citato in premessa: "Il Ministro per la funzione pubblica puo' essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie giuridiche, finanziarie, aziendalistiche, statistiche, informatiche, nonche' in contabilita' nazionale, in forza della disposizione contenuta nell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Gli esperti sono nominati, nel limite massimo di otto unita', con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e scelti fra le categorie di personale indicate nell'art. 5, secondo comma, tra professori ordinari delle universita' o fra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il Ministro puo' disporre che gli esperti analizzino, in commissioni appositamente costituite e per un periodo predeterminato, specifici problemi, rilevanti per il Dipartimento".

Art. 4

Settore legislativo

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