LEGGE 17 febbraio 1994, n. 135
Entrata in vigore della legge: 02-03-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 57, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n.
1, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
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