DECRETO 29 dicembre 1993, n. 598
Entrata in vigore del decreto: 19/3/1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, modificato dall'art. 20, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che demanda all'emanazione di decreti interministeriali la fissazione di particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi di acquisizione e trasmissione dei relativi dati e notizie da parte delle aziende di credito, degli istituti di credito speciale, delle societa' finanziarie e fiduciarie e di intermediari che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione;
Visto l'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il quale prevede, per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del citato art. 7, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle citate norme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/92 espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione protocollo n. 301265 inviata il 4 giugno 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T TA il seguente regolamento:
Art. 1
1.I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 13 del D.P.R. n. 605/1973 e successive modificazioni, dispone che se le comunicazioni all'anagrafe tributaria non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire quaranta miloni; se invece le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire quarantamila a lire duecentomila; infine, in caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire quattrocentomila per ciascuna omissione o inesattezza. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e ) (soppressa dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 167/1990, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italila. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da societa' finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione. 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 7. 4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2. 4- bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".
Art. 2
1.Gli intermediari che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su supporti magnetici predisposti secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite negli allegati 1 e 3 al presente decreto.
2.Gli intermediari che non si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su modello conforme agli allegati 2 e 4 al presente decreto.
3.La prima comunicazione, relativa al periodo dal 30 aprile 1990 al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su supporto magnetico o cartaceo, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. ((1))
4.Le successive comunicazioni, concernenti le intermediazioni o gli interventi effettuati in ciascun anno solare, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro del commercio con l'estero BARATTA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 172 ------------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 5 maggio 1995, n. 217 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "Il termine fissato dall'art. 2, comma 3, del regolamento recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, adottato
con decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994, e' prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Allegato 1
ALLEGATO 1 COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI 1. Avvertenze generali. Per l'invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i seguenti tipi di supporto magnetico: - nastri magnetici a bobina; - nastri magnetici a cartuccia per le unita' a nastro tipo "IBM 3480"; - dischetti magnetici. Tutti i supporti magnetici devono essere accompagnati da una comunicazione cartacea (vedi allegato 2, modello di tipo 1 "dati dell'intermediario") sottoscritta da legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. 2. Caratteristiche dei nastri magnetici a bobina. I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - numero di tracce: 9; - numero di caratteri per pollice: 1600/6250; - tipo di codifica: EBCDIC o ASCII; - non e' ammessa la presenza di label standard o non standard. La lunghezza del record logico e' di 280 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 14.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 50 record logici. 3. Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia. I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - numero di tracce: 18; - numero di caratteri per pollice: 38.000; - tipo di codifica: EBCDIC; non e' ammessa la presenza di label o non standard. La lunghezza del record logico e di 280 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 14.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 50 record logici. 4. Caratteristiche dei dischetti magnetici. I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute e devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - dimensione in pollici: 8', 5.25', 3,5'; - nome archivio: IMPEXP; - organizzazione: sequenziale; - lunghezza del record: 280 caratteri; - tipo di codifica: ASCII. 5. Caratteristiche esterne dei supporti magnetici. Un supporto magnetico puo' essere costituito da piu' volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati: Destinatario: Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria - Via Marco Carucci, 99 - 00143 Roma Mittente: ............................................... (denominazione ed indirizzo dell'ente fornitore) ............................................... (nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura) Oggetto: dati relativi ai trasferimenti di cui alla legge n. 227/1990. Numero progressivo di volume: ..................................... Numero complessivo dei volumi: .................................... (in caso di registrazione su piu' volumi) Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta contenente le seguenti informazioni: - Tipo di modifica (ASCII/ EBCDIC) densita' di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina): ............... ............... - Nome e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici): ............... ............... - Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici): ............... ............... I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto. A tale riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici. La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti. 6. Contenuto dei supporti magnetici. Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 280 caratteri: . un record di testa del supporto; . tanti record dettaglio quanti sono i soggetti i cui dati sono contenuti nel supporto; . un record di coda del supporto. Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo puo' essere: . alfabetico (A); . numerico (N); . alfanumerico (AN). I campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo ('). I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), etc. 6.1 Descrizione del record di testa del supporto. Prog. Nome Campo Tipo Lungh. Note - - - - - 1 Tipo record N 1 Valore = 0 Dati dell'intermediario: 2 Codice fiscale AN 16 3 Cognome A 24 4 Nome A 20 5 Data di nascita N 6 GGMMAA 6 Luogo di nascita (comune o Stato estero) A 25 7 Sigla automobilistica della provincia di nascita A 2 Stato estero=EE 3-bis Denominazione o ragione sociale (in caso di socie- ta' o ente) AN 77 In alternativa ai campi da 3 a 7 8 Domicilio fiscale (comu- ne) A 25 9 Provincia A 2 10 Indirizzo AN 35 11 CAP N 5 12 Anno di riferimento N 2 13 Codice fornitura N 6 Valore = IMPEXP 14 Filler A 111 6.2 Descrizione del record di coda del supporto. Prog. Nome Campo Tipo Lungh. Note - - - - - 1 Tipo record N 1 Valore = 9 Dati dell'intermediario: 2 Codice fiscale AN 16 3 Cognome A 24 4 Nome A 20 5 Data di nascita N 6 GGMMAA 6 Luogo di nascita (comune o Stato estero) A 25 7 Sigla automobilistica della provincia di nascita A 2 Stato estero=EE 3-bis Denominazione o ragione sociale (in caso di socie- ta' o ente) AN 77 In alternativa ai campi da 3 a 7 8 Domicilio fiscale (comu- ne) A 25 9 Provincia AN 2 10 Indirizzo N 35 11 CAP N 5 12 Anno di riferimento N 2 13 Codice fornitura A 6 Valore = IMPEXP 14 Numero record tipo 5 presenti nel supporto N 7 15 Filler A 104 6.3 Descrizione del record di dettaglio. Prog. Nome Campo Tipo Lungh. Note - - - - - 1 Tipo record N 1 Valore = 5 Dati del soggetto per conto o a favore del quale e' fatta la movimentazione: 2 Codice fiscale AN 16 3 Cognome A 24 4 Nome A 20 5 Data di nascita N 6 GGMMAA 6 Luogo di nascita (comune o Stato estero) A 25 7 Sigla automobilistica della provincia di nascita A 2 Stato estero=EE 3-bis Denominazione o ragione sociale (in caso di socie- ta' o ente) AN 77 In alternativa ai campi da 3 a 7 8 Domicilio fiscale (comu- ne) A 25 9 Provincia A 2 10 Indirizzo AN 35 11 CAP N 5 Dati della movimentazione: 12 Segnalazione import/ex- port N 1 Valore = 1 import Valore = 2 export 13 Natura operazione N 1 Valore = 1 corrente mercantile Valore = 2 corrente non mercantile Valore = 3 finan- ziaria Valore = 4 saldo di compensazioni Valore = 5 altri trasferimenti 14 Data della movimenta- zione N 6 GGMMAA 15 Causale movimentazione (cod. U.I.C.) N 4 16 Importo movimentato N 6 In milioni di lire Estremi identificativi eventuali conti di destinazione: 17 Numero di conto AN 15 18 Stato estero AN 25 19 Codice Stato estero (cod. U.I.C.) N 3 20 Ente presso il quale e' tenuto il conto AN 35 21 Filler A 23 6.4 Avvertenze. Tutte le date riportate nei tracciati record devono essere nel formato GGMMAA. I codici "Causale movimentazione" (Progressivo 15 del punto 6.3) e "Stato estero" (progressivo 19 del punto 6.3) sono desunti dagli allegati 6 ed 8 delle istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1990.
Allegato 2
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