Entrata in vigore della legge: 06/03/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA RELATIVA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI SEQUESTRO E CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Desiderando fornire nella piu' ampia misura mutua assistenza nelle indagini, nel sequestro e nella confisca di proventi di reato; Riconoscendo la necessita' di intensificare la loro collaborazione nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI PRESTARE L'ASSISTENZA (1) Ciascuna Parte, su richiesta ed in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, presta all'altra Parte assistenza nelle indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. (2) Il presente Accordo non comporta deroghe ad altri obblighi fra le Parti, derivanti da altri accordi o intese o da qualsiasi altra fonte, ne' impedisce alle Parti di prestarsi reciprocamente assistenza in base ad altri accordi o intese.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: (a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" significa ogni attivita' di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui: (i) all'articolo 3.1 della Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope; o (ii) a qualsiasi accordo internazionale che vincola entrambe le Parti, quando tale attivita' deve essere considerata come reato ai sensi dell'accordo medesimo. (b) il procedimento e' istituito: (i) nel Regno Unito, quando una "information" (denuncia) e' stata presentata ad un "justice of the peace" (giudice di pace), quando la persona e' imputata di un reato, quando un "bill of indictment" (atto formale di imputazione) e' stato presentato, o quando un "petition warrant" (ordine richiesto con istanza) e' concesso; (ii) in Italia, quando la persona ha ricevuto avviso, a norma dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale italiano, che si sta procedendo nei suoi confronti, ovvero se e' stata presentata all'autorita' giudiziaria proposta di applicazione di una misura di prevenzione; (c) "proventi di reato" significa qualsiasi bene direttamente o indirettamente derivato a qualsiasi persona, o da essa ottenuto, come risultato di attivita' criminale, ovvero il valore di tale bene; (d) fra i beni sono compresi il denaro ed i beni mobili o immobili, corporei o incorporei, nonche' qualsiasi diritto su di essi; (e) "sequestro di beni" significa qualsiasi misura avente lo scopo di prevenire il commercio, il trasferimento o la disposizione del bene medesimo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI (1) Ciascuna Parte nomina una autorita' centrale che riceva e trasmetta le domande ai fini del presente Accordo. Salvo che la Parte interessata non designi un'altra autorita', l'autorita' centrale e' per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per il Regno Unito l'Home Office di Londra. (2) L'autorita' centrale della Parte richiesta compie tutti gli atti da essa ritenuti necessari allo scopo di dare effetto alle domande della Parte richiedente.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 CONTENUTO DELLA DOMANDA (1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono contenere l'indicazione: (a) del nome della competente autorita' che conduce le indagini o il procedimento cui la domanda si riferisce; (b) dell'oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di legge applicabili, al quale le indagini o il procedimento si riferiscono; (c) dello scopo della domanda e della natura della assistenza richiesta; (d) dei dettagli di ogni particolare procedura o modalita' che la Parte richiedente desidera venga rispettata; (e) degli eventuali termini entro i quali si desidera che venga data esecuzione alla domanda; (f) della identita' e della nazionalita' della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento, nonche' del luogo in cui esse si trovano. (2) La Parte richiesta, se ritiene che le notizie contenute nella domanda non sono sufficienti a consentirle di dare corso alla domanda stessa, puo' chiedere che vengano fornite altre informazioni.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA (1) L'assistenza e' rifiutata se: (a) l'attivita' richiesta e' contraria ai principi della legge della Parte richiesta; (b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di un'attivita', diversa da quelle indicate all'articolo 2 (a) di questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe stata un'attivita' in relazione alla quale la confisca avrebbe potuto essere ordinata; o (c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la persona e' stata definitivamente prosciolta o ha beneficiato di un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta e' stata interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a seguito della condanna ha avuto esecuzione. (2) L'assistenza puo' essere rifiutata se: (a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta, pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranita', la propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri interessi essenziali; o (b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta. (3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa puo' essere concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni cosi' poste, deve a queste uniformarsi.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 ESECUZIONE DELLE DOMANDE (1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce l'assistenza non appena possibile. L'azione richiesta sara' eseguita in conformita' alla legge nazionale della Parte richiesta ed alle specifiche richieste indicate nella domanda nei limiti in cui esse non sono incompatibili con questa legge. (2) La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente di tutte le eventuali circostanze che sembrano poter causare sostanziali ritardi nella esecuzione della domanda. (3) La Parte richiesta deve prontamente dare alla Parte richiedente comunicazione della propria eventuale decisione di non accogliere, in tutto o in parte, la domanda di assistenza, indicandone i motivi. (4) La Parte richiedente deve prontamente dare comunicazione alla Parte richiesta di tutte le eventuali circostanze che possono influire negativamente sulla domanda o sulla sua esecuzione, ovvero che possono rendere non opportuno dare corso alla domanda stessa.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 INFORMAZIONI E PROVE (1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiedente relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, od al fine della ricerca di proventi di reato, la Parte richiesta deve: (a) fornire alla Parte richiedente informazioni, documenti, atti ed altro materiale; (b) assumere le deposizioni testimoniali e trasmetterle alla Parte richiedente; (c) cercare, sequestrare e consegnare alla Parte richiedente tutto il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni che siano domandate dalla Parte richiedente in merito al luogo e alle circostanze del sequestro nonche' alla successiva custodia, prima della consegna, del materiale sequestrato. (2) La domanda fatta a norma del presente articolo deve comprendere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 del presente Accordo: (a) la descrizione di ogni notizia, documento, atto, dichiarazione, materiale probatorio o altro materiale richiesto; (b) ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini della esecuzione della domanda, ed in particolare l'identita' del testimone o di qualsiasi altra persona avente rapporto con la esecuzione della domanda stessa e, se possibile, la localita' in cui il testimone o le altre persone si trovano: (c) eventuali richieste di riservatezza. (3) Se la domanda riguarda la trasmissione di un documento, la Parte richiesta puo' trasmetterne copia, salvo che la Parte richiedente non richieda esplicitamente l'originale. (4) La Parte richiesta puo' differire la consegna dei documenti originali o di altro materiale richiesti se essi sono necessari in procedimenti penali o civili nel proprio territorio. (5) Quando la Parte richiesta ne abbia fatto domanda, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito ai sensi del presente Accordo allorche' lo stesso non sia piu' necessario ai fini delle indagini o del procedimento.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 LIMITI NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI (1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del presente Accordo, la Parte richiedente non puo' usare le prove o le informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da quelli indicati nella domanda stessa, salvo che la Parte richiesta non vi abbia previamente consentito. (2) Le informazioni che, nel rispetto della disposizione del paragrafo (1) di questo articolo, siano state rese pubbliche nel territorio della Parte richiedente possono essere usate per qualsiasi fine.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 RISERVATEZZA (1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta, la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati, nonche' il fatto della concessione dell'assistenza. Se alla domanda non puo' essere data esecuzione senza violare la riservatezza, la Parte richiesta ne da' comunicazione alla Parte richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la propria domanda abbia esecuzione. (2) La Parte richiedente, se gliene e' fatta domanda, tratta come riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui essa e' necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati nella domanda.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 SEQUESTRO DI BENI CONFISCABILI (1) Ciascuna Parte puo', osservando le disposizioni di questo articolo, chiedere il sequestro di beni nel territorio della Parte richiesta al fine di assicurare che essi siano disponibili per la esecuzione di un provvedimento di confisca gia' emesso o che possa venire emesso. (2) La domanda fatta a norma di questo articolo deve contenere: (a) una dichiarazione attestante che il procedimento e' stato istituito o deve essere istituito contro una persona specificata; (b) (i) un compendio dei fatti del caso, che comprenda la descrizione della attivita' in relazione alla quale la confisca puo' essere ordinata, l'indicazione del luogo e del tempo in cui tale attivita' si e' verificata, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, gli elementi indizianti e una copia di ogni rilevante provvedimento; ovvero, (ii) quando un ordine di confisca e' stato gia' emesso, una copia di detto ordine; (c) la descrizione dei beni da sottoporre a sequestro ed il rapporto esistente tra di essi e la persona specificatamente indicata a norma del precedente sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, e, per quanto possibile, l'ubicazione dei beni in questione.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA (1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da un'autorita' giudiziaria della Parte richiedente ai fini di confisca dei proventi di reato, compresi: (a) in relazione al Regno Unito, l'ordine di confisca emesso a seguito della condanna per un reato; (b) in relazione all'Italia, il provvedimento di confisca emesso a seguito della condanna per un reato, ovvero come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta in attivita' criminale. (2) Ciascuna Parte puo' domandare l'assistenza dell'altra Parte ai fini della esecuzione dei provvedimenti ai quali questo articolo si riferisce. (3) La richiesta fatta a norma di questo articolo deve essere accompagnata da: (a) copia autentica del provvedimento; (b) dichiarazione autenticata attestante che ne' il provvedimento, ne' la condanna o le condanne alle quali esso e' correlato sono soggetti ad impugnazione; (c) la descrizione dei beni in relazione ai quali l'assistenza viene richiesta ed il rapporto esistente fra i beni stessi e la persona sottoposta al procedimento nel quale e' stato emesso il provvedimento, oltre a qualsiasi informazione disponibile circa interessi di terzi sui beni in questione; e (d) se del caso, l'indicazione dell'ammontare che si desidera realizzare a seguito dell'assistenza. (4) I proventi confiscati a norma del presente Accordo sono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo. (5) Nulla di questo articolo, ne' dell'articolo 10 del presente Accordo, pregiudica i diritti dei terzi.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE (1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione della domanda di assistenza fatta ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo o allegati alla domanda fatta ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del presente Accordo, devono essere considerati autenticati per i fini di questo Accordo se portano la sottoscrizione o, a seconda del caso, la certificazione di un magistrato o altro funzionario della Parte che ha effettuato la trasmissione. (2) Non e' richiesta la legalizzazione dei documenti trasmessi ai sensi del presente Accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 SPESE Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda nel suo territorio. Qualora per l'esecuzione della domanda vi sia la possibilita' di dover sostenere spese di notevole entita' o di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la domanda verra' eseguita ed il criterio secondo il quale le spese saranno ripartite.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 CONSULTAZIONI Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano prontamente sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, sia in linea generale che con riferimento a casi particolari.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 APPLICAZIONE TERRITORIALE Il presente Accordo si applica: (a) quanto alle domande presentate dalla Repubblica Italiana: (i) all'Inghilterra e al Galles; (ii) previa notifica fatta per via diplomatica dal Regno Unito alla Repubblica Italiana, all'Irlanda del Nord nonche' alle Isole della Manica e all'Isola di Man; (iii) salva qualsiasi modifica necessaria, sulla base di accordo tra le Parti da farsi a mezzo di scambio di Note per via diplomatica, alla Scozia; (iv) a tutti i territori dei cui rapporti internazionali il Regno Unito sia responsabile ed ai quali il presente Accordo sia esteso per decisione delle Parti, restando inteso che ciascuna Parte avra' la possibilita' di porre termine alla predetta estensione con preavviso scritto di sei mesi dato all'altra Parte per via diplomatica; (b) quanto alle richieste del Regno Unito, alla Repubblica Italiana.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE (1) Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data nella quale le Parti si saranno scambiate per via diplomatica comunicazione scritta attestante che le condizioni, previste per ciascuna di esse per l'entrata in vigore dell'Accordo, sono state soddisfatte. (2) Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 180 giorni trasmesso all'altra Parte per via diplomatica. (3) Il presente Accordo si applica a qualsiasi domanda fatta ai sensi dell'Accordo medesimo, indipendentemente dal fatto che l'attivita' criminale alla quale la domanda si riferisce abbia avuto o meno luogo prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. In fede di che i sottoscritti, essendo stati all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare in Roma, oggi 16 maggio 1990, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi avendo la medesima validita'. Per il Governo della Per il Governo del Regno Repubblica Italiana Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Parte di provvedimento in formato grafico