LEGGE 22 febbraio 1994, n. 148
Entrata in vigore della legge: 06/03/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico- tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Peru', firmato a Roma il 25 ottobre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. I
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E PERU' PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' - nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale; - convinti della necessita' della creazione di un ordine economico internazionale piu' giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione; - considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarieta' ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, scientifico-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. A tale scopo verra' incoraggiata la costituzione di imprese miste attraverso l'attivazione di strumenti disponibili, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico.
Accordo - art. II
ARTICOLO II Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria e' uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. Per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorita' finanziarie attraverso le seguenti modalita': - la parte italiana esaminera' la possibilita' di porre in essere appropriati strumenti per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani; - ove le condizioni finanziarie ed economiche dei due Paesi lo consentano la parte italiana segnalera' agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte peruviana per i quali sara' richiesto il sostegno statale all'esportazione; - le Parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi, - le Parti effettueranno scambi di esperti per favorire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato; - le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico- metodologiche e finanziarie, nonche' di esperienze nei settori di interesse reciproco anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Verra' esaminata la possibilita' di ricorrere ad operazioni di conversione di quote del debito estero e di analoghi strumenti cosi' come altri sistemi o iniziative destinati a risolvere i problemi dell'indebitamento estero peruviano evitando al tempo stesso possibili effetti interni negativi.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV L'Italia e il Peru' collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento tra entrambi i Paesi. In tale contesto le Parti si impegnano a iniziare negoziati per il raggiungimento di un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione, conformemente agli orientamenti del paragrafo 38 della "Dichiarazione di Roma" in merito alle relazioni tra la Comunita' Europea ed i suoi Stati membri ed i Paesi del Gruppo di Rio.
Accordo - art. V
ARTICOLO V La parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione a favorire, per quanto compatibile con la legislazione italiana e gli impegni assunti con accordi bilaterali e multilaterali, i progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche peruviane in conformita' alla normativa locale all'uopo emanata. Dette facilitazioni potrebbero consistere nel pubblicizzare attraverso gli organismi competenti le possibilita' di acquisto di quote di partecipazioni azionarie delle imprese, nella consulenza tecnica per i processi di privatizzazione, etc.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera', tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi: - produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito; - prevenzione della tossicodipendenza; - cura e recupero dei tossicodipendenti. Tale collaborazione sara' fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988) e sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere nel rispetto della sovranita' nazionale, dell'integrita' territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di entrambi i Paesi.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX La Parte italiana esprime l'intenzione di: - prendere in considerazione le priorita' di sviluppo del Peru' e definire le modalita' attraverso le quali scienziati e professionisti peruviani possano accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane; - appoggiare iniziative in settori da concordare per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale; - promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico. Del pari le Parti riaffermano altresi' il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali stabilite nell'Accordo firmato l'8 aprile 1961 e accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una piu' approfondita conoscenza tra i due Paesi e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Peru' e della lingua spagnola in Italia.
Accordo - art. X
ARTICOLO X Le Parti si adopereranno per: - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari previsti dalla legge 49/87 della cooperazione italiana allo sviluppo tenendo in considerazione prioritaria i progetti di elevato contenuto sociale previsti dal Progetto di Compensazione Sociale del Governo peruviano, cosi' come progetti produttivi e di integrazione territoriale; - conferire priorita' al miglioramento della situazione sociale e sanitaria con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale; - privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse peruviane e migliorarne il potenziale di esportazione. Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilita' delle Organizzazioni non governative (ONG) come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La parte peruviana si impegna a favorire l'attivita' delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano che i progetti di cooperazione, definiti nei programmi triennali e finanziati in tutto o in parte in via bilaterale o multilaterale dal Governo italiano godano di autonomia di gestione secondo modalita' da concordarsi. Il Governo peruviano garantira' particolare trattamento normativo per il personale italiano e per le attrezzature di provenienza italiana destinate ai programmi di cooperazione, assicurando che merci e servizi forniti nel quadro di tali programmi siano impiegati esclusivamente e nei tempi richiesti per lo scopo al quale sono stati destinati. Il personale direttivo responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potra' essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti. Il Governo peruviano garantira' che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione. Il Governo italiano studiera' forme operative per sostenere fondi peruviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, cosi' come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilita' di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Peru', accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII Al fine delle indicazioni di priorita', e per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili nonche' esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sara' presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sara' composto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la parte peruviana sara' composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, Finanze e Industria, Commercio Interno, Turismo e Integrazione.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV Il Comitato previsto dall'articolo XIII potra' avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle pro- cedure di approvazione dei programmi e dei progetti previsti, nonche' per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validita' delle iniziative.
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV Nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere applicata in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.
Accordo - art. XVI
ARTICOLO XVI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' la validita' quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia, con preavviso non inferiore a sei mesi. L'Accordo avra' comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia. In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo. Firmato in duplice copia a Roma il giorno venticinque del mese di ottobre 1991 in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Peru' Parte di provvedimento in formato grafico
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