LEGGE 22 febbraio 1994, n. 149
Entrata in vigore della legge: 06/03/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, lettera d), del protocollo medesimo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Protocol
Protocol Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO recante emendamento dell'articolo 50 a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 L'ASSEMBLEA DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE RIUNITASI a Montreal il 25 ottobre 1990, nella sua ventottesima sessione (straordinaria) AVENDO PRESO ATTO del desiderio di un gran numero di Stati contraenti di incrementare il numero dei membri del Consiglio al fine di ottenere un migliore equilibrio per mezzo di una piu' vasta rappresentazione degli Stati contraenti, AVENDO RITENUTO che era opportuno portare il numero dei membri di tale organo da trentatre a trentasei, AVENDO GIUDICATO necessario emendare a tal fine la Convenzione relativa alla aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7.12.1944, 1. APPROVA, in virtu' delle disposizioni del capoverso a) dell'articolo 94 della sopracitata Convenzione, il seguente progetto di emendamento di tale Convenzione: "Emendare la seconda frase del capoverso a) dell'articolo 50 della Convenzione sostituendo le parole "trentatre" con "trentasei"; 2. FISSA a cento otto il numero di Stati contraenti la cui ratifica e' necessaria per l'entrata in vigore dell'emendamento proposto, in conformita' con le disposizioni del capoverso a) dell'art.94 di tale Convenzione; 3. DECIDE che il Segretario generale della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale redigera in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna facente ugualmente fede, un protocollo relativo al sopracitato emendamento contenente le seguenti disposizioni:- a) Il Protocollo sara' firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea. b) Sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi abbia aderito. c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. d) Il Protocollo entrera' in vigore il giorno del deposito del 108° strumento di ratifica, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato.
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