LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Type Legge
Publication 1994-02-22
Ultimo aggiornamento 2006-07-01
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 24: - La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 158 del 23 giugno 1990. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, concerne la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV SANITA'

Art. 25

(Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega).

Note all'art. 25: - La direttiva 92/73/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 297 del 13 ottobre 1992. L'art. 7 recita: "Art. 7. - 1. Sono soggetti ad una procedura specifica semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni sotto elencate: - via di somministrazione orale o esterna; - assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo rel- ative al medicinale; - grado di diluizione tale da garantire l'innocuita' del medicinale; in particolare il medicinale non puo' contenere piu' di una parte per 10000 di tintura madre ne' piu' di 1/100 della piu' piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica. Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di rilascio del medicinale. 2. Oltre all'indicazione 'medicinale omeopatico', in grande evidenza, l'etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti: - denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1; - nome e indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato e, all'occorrenza, del fabbricante; - modo di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione; - data di scadenza in chiaro (mese, anno); - forma farmaceutica; - contenuto della confezione; - eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione del medicinale; - avvertenza speciale, se si impone per il medicinale; - numero del lotto di fabbricazione; - numero di registrazione; - medicinale omoepatico 'senza indicazioni terapeutiche'; - un suggerimento all'utilizzatore perche' consulti un medico se i sintomi persistono durante l'utilizzazione del medicinale. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere l'applicazione di talune modalita' di etichettatura che consentano l'indicazione: - del prezzo del medicinale; - delle condizioni di rimborso da parte degli organismi di sicurezza sociale. 4. Alla procedura specifica semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici sono applicabili per analogia i criteri e le norme procedurali previsti dagli articoli da 5 a 12 della direttiva 65/65/CEE, eccezion fatta per la prova dell'effetto terapeutico".

Art. 26

(Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega).

Note all'art. 26: - La dir. 92/109/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 370 del 19 dicembre 1992. - Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 approva il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cure e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Art. 27

Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi).

1.Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente: "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".

Nota all'art. 27: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, reca attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Art. 28

Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega).

Note all'art. 28: - La dir. 92/65/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 268 del 14 settembre 1992. - La dir. 92/74/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 297 del 13 ottobre 1992. - La dir. 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.

Art. 29

Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale).

Nota all'art. 29: - Le dir. 92/116/CEE e 92/120/CEE sono pubblicate in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.

Art. 30

(Identificazione e registrazione degli animali).

Nota all'art. 30: - La dir. 92/102/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 355 del 5 dicembre 1992.

Art. 31

(Prodotti fitosanitari: criteri di delega).

Note all'art. 31: - La dir. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991. - Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, reca disposizioni in materia di presidi sanitari. L'art. 4 recita: "Art. 4. - Presso il Ministero della sanita' e' costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti: il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita', che la presiede; un funzionario tecnico della Direzione generale per la igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della Direzione generale per la igiene pubblica del Ministero della sanita'; un funzionario tecnico della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'; due funzionari tecnici medici particolarmente esperti nel campo della biologia e farmacologia dell'Istituto superiore di sanita'; due funzionari tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanita', particolarmente esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari; un professore universitario dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facolta' di chimica e due professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facolta' di medicina e chirurgia di cui uno esperto in igiene ed uno in farmacologia; tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un professore universitario della facolta' di scienze agrarie designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma; il direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Fireze; due direttori di osservatori per le malattie delle piante designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due funzionari ed un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designati dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato; un funzionario medico ed un chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designati dal Ministero del lavoro; un funzionario tecnico chimico del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze. Per lo svolgimento dei lavori la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanita'. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. La commissione puo' avvalersi dell'opera di esperti". - Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nota all'art. 58.

Art. 32

Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari).

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Note all'art. 32: - La dir. 93/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L52 del 4 marzo 1993. - La legge 29 dicembre 1990, n. 457 reca disposizioni diverse per l'attuazione delle manovre di finanza pubblica 1991-1993. L'art. 5, comma 12, recita: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V LAVORO

Art. 33

Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega).

Nota all'art. 33: - La dir. 91/533/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L288 del 18 ottobre 1991. L'art. 4 recita: "Art. 4 (Lavoratore espatriato). - 1. Se il lavoratore e' invitato a svolgere il suo lavoro in uno o piu' paesi diversi dallo Stato membro alla cui legislazione e/o alla cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro, il o i documenti di cui all'art. 3 devono essere in possesso del lavoratore prima della sua partenza e devono comportare almeno le seguenti informazioni supplementari: a) la durata del lavoro esercitato all'estero; b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione; c) se del caso, i vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio; d) se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore. 2. L'informazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) puo' eventualmente risultare da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata del lavoro al di fuori del paese alla cui legislazione e/o alla cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro non supera un mese".

Art. 34

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro).

1.Il Governo e' delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

2.I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2))

3.All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le seguenti: "nonche' 91/383/CEE". ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia."

Art. 35

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative).

1.Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane.

2.Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attivita' lavorative.

3.I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.

4.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attivita' lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

5.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attivita' lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravita', fino a lire 9 milioni.

6.Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 35: - La legge 29 maggio 1974, n. 256, concerne la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. - La legge 5 marzo 1963, n. 245, concerne la limitazione dell'impiego del benzolo e sui omologhi nelle attivita' lavorative.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VI AMBIENTE E AGRICOLTURA

Art. 36

(Tutela dell'ambiente: criteri di delega).

Art. 37

(Tutela delle acque: criteri di delega).

Note all'art. 37: - La dir. 91/271/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 135 del 30 maggio 1991 - L'allegato II alla direttiva reca: "Allegato II CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI A. Aree sensibili Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale gia' eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi: i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e' il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare anche l'azoto; ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati piu' estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che cio' non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione; b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri; c) aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio. B. Aree meno sensibili Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente idrico marino in cui lo scarico di acque reflue non ha conseguenze negative sull'ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o piu' specificamente idrauliche dell'area in questione. Nell'individuare le aree meno sensibili, gli Stati membri devono tener conto del rischio di un'eventuale diffusione degli scarichi in aree adiacenti in cui simile apporto puo' avere effetti nocivi dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri devono, in tal caso, individuare la presenza di aree sensibili anche al di fuori della loro giurisdizione. Ai fini dell'individuazione delle aree meno sensibili, vano tenute in considerazione: le baie aperte, gli estuari e le altre acque del litorale con un buon ricambio idrico, non soggette ad eutrofizzazione o ad una riduzione d'ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello scarico di acque reflue urbane". - Gli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 recitano: "Art. 2. - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura; b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria e' sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualita' del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entita' della tariffa, quantita' e qualita' dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali e' sottoposta l'attivita' di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', commisurando l'onere alla quantita' dei materiali estratti, alla qualita' degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresi', modalita' e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonche' disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2. 2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e sono utilizzate con le modalita' ivi previste; l'importo dei canoni di concessione e' destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante l'individuazione di standard di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche' le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalita' di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalita'. 3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1994. 4. Il Governo e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione". "Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende societa' per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e succes- sive norme di recepimento. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree ur- bane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale". - La legge 8 giugno 1990, n. 142, concerne l'ordinamento delle autonomie locali. L'art. 22 recita: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle prov- ince sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". - La dir. 91/676/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1991. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 reca attuazione della dir. (CEE) 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 38

(Rifiuti: criteri di delega).

2.Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93.

Note all'art. 38: - La dir. 91/156/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L78 del 26 marzo 1991. - La dir. 91/689/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L377 del 31 dicembre 1991. - Il testo degli articoli 4 e 10 della dir. 91/156 e' il seguente: "Art. 4. - Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: - senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; - senza causare inconvenienti da rumori od odori; - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuiti". "Art. 10. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine". - Il testo degli articoli 11 e 12 della dir. 91/156/CEE e' il seguente: "Art. 11. - 1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuiti tossici e nocivi, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'art. 9 o all'art. 10: a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione; e b) gli stabilimenti o le imprese che ricuperano rifiuti. Tale dispensa si puo' concedere solo: - qualora le autorita' competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attivita' norme generali che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni alle quali l'attivita' puo' essere dispensata dall'autorizzazione; e - qualora i tipi o le quantita' di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4. 2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorita'. 3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtu' del paragrafo 1". "Art. 12. - Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorita' qualora non siano soggetti ad autorizzazione". - Il testo dell'art. 3 della dir. 91/689/CEE e' il seguente: "Art. 3. - 1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'art. 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non e' applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva. 2. Conformemente all'art. 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro puo' dispensare dall'art. 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva: - qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attivita') e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e - qualora i tipi o le quantita' di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE. 3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorita' competenti. 4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al piu' tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE". - Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, concerne l'istituzione dell'IVA. - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, reca attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 6, comma 2, lettera d) reca: "Art. 6 (Competenze delle regioni). - Alle regioni competono: (omissis). d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);". - L'art. 7 della dir. 91/156/CEE recita: "Art. 7. - 1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorita' competenti di cui all'art. 6 devono elaborare quanto prima uno o piu' piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: - tipo, quantita' e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire; - requisiti tecnici generali; - tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; - i luogi o impianti adatti per lo smaltimento. Tali piani potranno riguardare ad esempio: - le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti; - la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento; - le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione. 3. Gli Stati membri hanno la facolta' di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri". - L'art. 6 della dir. 91/689/CEE recita: "Art. 6. - 1. Conformemente all'art. 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorita' competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. 2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta". - Il regolamento CEE n. 259/93 e' pubblicato in G.U.C.E. n. L30 del 6 febbraio 1993. - Il testo dell'allegato II B della dir. 91/156/CEE e' il seguente: "Allegato II B OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITA' DI RICUPERO N.B.: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di ricupero cosi' come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'art. 4 i rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi. R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici. R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche. R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi. R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi a norma dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii). R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuiti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luogi in cui sono prodotti". - Il testo dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 259/93 e' il seguente: "Allegato II LISTA VERDE DI RIFIUTI A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe: 7112 10 - Rifiuti di oro 7112 20 - Rifiuti di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio) 7112 90 - di altri metalli preziosi, es.: argento N.B.: (1) Il mercurio e' specificamente escluso come componente di questi metalli (2) I rifiuti di componenti elettrici possono essere sostituiti soltanto da metalli o leghe (3) Rottami elettronici (i quali devono rispondere a certe specifiche che il meccanismo di revisione dovra' precisare) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di lingotti di ferro o acciaio rifusi: 7204 10 - Rifiuti e rottami di ghisa 7204 21 - Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile 7204 29 - Rifiuti e rottami di acciai legati 7204 30 - Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato 7204 41 - Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no 7204 49 - Altri rifiuti e rottami ferrosi 7204 50 - Lingotti di rottame rifusi ex 7302 10 - Rifiuti e rottami di ghisa I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe: 7404 00 - Rifiuti e rottami di rame 7503 00 - Rifiuti e rottami di nichel 7602 00 - Rifiuti e rottami di alluminio ex 7802 00 - Rifiuti e rottami di piombo 7902 00 - Rifiuti e rottami di zinco 8002 00 - Rifiuti e rottami di stagno ex 8101 91 - Rifiuti e rottami di tungsteno ex 8102 91 - Rifiuti e rottami di molibdeno ex 8103 10 - Rifiuti e rottami di tantalio 7104 20 - Rifiuti e rottami di magnesio ex 8105 10 - Rifiuti e rottami di cobalto ex 8106 00 - Rifiuti e rottami di bismuto ex 8107 10 - Rifiuti e rottami di cadmio ex 8108 10 - Rifiuti e rottami di titanio ex 8109 10 - Rifiuti e rottami di zirconio ex 8110 00 - Rifiuti e rottami di antimonio ex 8111 00 - Rifiuti e rottami di manganese ex 8112 11 - Rifiuti e rottami di berillio ex 8112 20 - Rifiuti e rottami di cromo ex 8112 30 - Rifiuti e rottami di germanio ex 8112 40 - Rifiuti e rottami di vanadio ex 8112 91 Rifiuti e rottami di: - Afnio - Indio - Niobio - Renio - Gallio - Talio ex 2805 30 Rifiuti e rottami di torio e terre rare ex 2804 90 Rifiuti e rottami di selenio ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DALLA DERIVAZIONE DI FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI 2620 11 Zinco commerciale solido Zinco contenente scorie: - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (R 85% Zn) - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (R 92% Zn) - Cimatura di zinco - Cimatura di alluminio ex 2620 90 Scorie di processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE ex 2504 90 Rifiuti di grafite ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no 2525 30 Rifiuti di mica ex 2529 21 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; fluorite contenente, in peso, il 97% o meno di fluoruro di calcio ex 2804 61 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura ex 2804 69 D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE Includendo ma non limitati a: 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche 3915 10 - di polimeri di etilene 3915 20 - di polimeri di stirene 3915 30 - di polimeri di cloruro di vinile 3915 90 Polimerizzati o copolimerizzati - polipropilene - polietilene tereftalato - acrilonitrile copolimero - butadine copolimero - stirene copolimero - poliammidi - polibutilene tereftalati - policarbonati - polifenileni solfuri - polimeri acrilici - paraffine (C10 - C13) - poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) - polimetil metalcrilato - polivinil alcool - polivinile butirrato - polivinile acetato - politereftalati fluorati (teflon. PTFE) 3915 90 Resine o prodotti di condensazione di - resine urea formaldeide - resine fenoli formaldeidi - resine melanine formaldeidi - resine epossidiche - resine alchiliche - poliammidi E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA 4707 00 Rifiuti e avanzi di carta e cartone: 4707 10 - Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone 4707 20 - Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo piu' non colorata 4707 30 - Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili) 4707 90 - Altri, includendo ma non limitati a: 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE ex 7001 00 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi Rifiuti di fibre di vetro G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE ex 6900 00 Rifiuti di ceramiche che sono cotte dopo la modellatura, incluse navi di ceramica ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets Ceramiche costituite da fibre non elencate altrove H. RIFIUTI TESSILI 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati a catarzo) 5003 10 - non cardati ne' pettinati 5003 90 - altri 5003 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo 5103 10 - cascame di lana o di peli fini di animali 5103 20 - altri rifiuti di peli fini di animale 5103 30 - rifiuti di peli grossolani di animale 5102 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo) 5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di fili 5202 91 - catarzo (seta grossolana) 5202 99 - altri 5301 30 Corde e rifiuti di lino ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.) ex 5303 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramie') ex 5304 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave ex 5305 19 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco ex 5305 29 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee) ex 5305 99 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramie' ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse 5505 Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte 5505 10 - di fibre sintetiche 5505 20 - di fibre artificiali 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili 6310 10 - sortiti 6310 90 - altri I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIU' 4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciu' (diversi da caucciu' indurito) e granuli ottenuti da esso 4012 20 Pneumatici usati ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciu' indurito (es.: ebanite) J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI 4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI 2301 00 Farine, carni e pellets, disidratate e sterilizzate, di carne o scarti di carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non adatti al consumo umano ma adatti al consumo animale o altri fini; ciccioli 2302 00 Crusca ed altri residui, sia o no in forma di pellets, derivati da mutamenti, macinatura o altri lavori di cereali o di piante leguminose 2303 00 Residui di amido manufatto e residui similari, polpa di barbabietola, canna da zucchero ed altri rifiuti di zucchero manufatto, residui o fecci dalla fabbricazione della birra o dalla distillazione sia o no in forma di pellets 2304 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di soia, usati per il mangime degli animali 2305 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di noce usato per il mangime degli animali 2306 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio vegetale, usati per il mangime degli animali ex 2307 00 Fecci di vino ex 2308 00 Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove 1522 00 Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale 1802 00 Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao L. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO 0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli 0503 00 Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione 0506 90 Rifiuti di ossa e midolli d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma non tagliati per dare forma), trattati con l'acido o degelatinizzati 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio M. ALTRI RIFIUTI 8908 00 Navi e altri mezzi acquatici rottamati, totalmente vuoti di qualsiasi carico che puo' essere classificato come sostanza o rifiuto pericoloso Rottami di motori di veicoli drenati dai liquidi 0501 00 Rifiuti di capelli umani ex 0511 91 Rifiuti di pesce Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume Gessi da impianti di desolforizzazione di fumi (FGD) Rifiuti di gesso da pannelli di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla demolizione di edifici ex 2621 Ceneri volanti e pesanti da impianti per la produzione di energia elettrica a carbone Rifiuti di paglia Calcestruzzo in pezzi Catalizzatori spenti: - Rifiuti fluidi da cracking catalitico di catalizzatori - Metalli preziosi prodotti da catalizzatori - Catalizzatori di metalli di transizione Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali 2618 00 Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio ex 2619 00 Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfarici ed altri usi ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina ex 2621 00 Carbone attivo spento Zolfo in forma solida ex 2836 50 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9) Cloruro di sodio, calcio e potassio Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento Macchine fotografiche monouso senza batterie ex 2818 10 Carburo di silicio".

Art. 39

Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti).

1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).

Art. 40

(Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati).

1.In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessita' di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.

2.Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Note all'art. 40: - Per la legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9, v. nota all'art. 2. - La dir. 85/377/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L175 del 5 luglio 1985. Il testo dell'allegato II e' il seguente: "Allegato II PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 1. Agricoltura a) Progetti di ricomposizione rurale b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva c) Progetti di idraulica agricola d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile f) Impianti che possono ospitare suini g) Piscicoltura di salmonidi h) Recupero di terre dal mare 2. Industria estrattiva a) Estrazione della torba b) Trivellazioni in profondita' escluse quelle intese a studiare la stabilita' del suolo e in particolare: - trivellazioni geotermiche - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto f) Estrazione di petrolio g) Estrazione di gas naturale h) Estrazione di minerali metallici i) Estrazione di scisti bituminosi j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi l) Cokerie (distillazione a secco del carbone) m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento 3. Industria energetica a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I) b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree c) Stoccaggio in superficie di gas naturale d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili f) Agglomerazione industriale di car- bon fossile e lignite g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I) j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica 4. Lavorazione dei metalli a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori (salvo quelli di cui all'allegato I) b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori g) Cantieri navali h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili i) Costruzione di materiale ferroviario j) Imbutitura di fondo con esplosivi k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici 5. Fabbricazione del vetro 6. Industria chimica a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotto chimici (se non compresi nell'allegato I) b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici 7. Industria dei prodotti alimentari a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari d) Industria della birra e del malto e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi f) Impianti per la macellazione di animali g) Industrie per la produzione della fecola h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce i) Zuccherifici 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone d) Stabilimenti per la tintura di fibre e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura 9. Industria della gomma Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastimeri 10. Progetti d'infrastruttura a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali b) Lavori di sistemazione urbana c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I) e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole g) Tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri h) Installazione di oleodotti e gasdotti i) Installazione di acquedotti a lunga distanza j) Porti turistici 11. Altri progetti a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I) d) Impianti di depurazione e) Depositi di fanghi f) Stoccaggio di rottami di ferro g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali polveri ed esplosivi j) Stabilimenti di squartamento 12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di un anno".

Art. 41

(Amianto: criteri di delega).

1.All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.

Note all'art. 41: - La dir. 87/217/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 85 del 28 marzo 1987. - La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 42

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega).

1.Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

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3.Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.

))

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 43

(Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega).

Nota all'art. 43: - La dir. 92/59/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 288 dell'11 agosto 1992. Gli artt. 7 e 8 recitano: "Art. 7. - 1. Se uno Stato membro prende misure per limitare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti o per disporne il ritiro dallo stesso, del tipo di quelli previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) ad h), essa notifica tali provvedimenti alla Commissione, sempreche' tale notifica non sia prescritta da una normativa comunitaria specifica, precisando le ragioni che li hanno motivati. Questo obbligo non e' applicabile se le misure concernono un incidente che presenta un effetto locale e che e' in ogni caso, limitato al territorio dello Stato membro interessato. 2. La Commissione consulta al piu' presto le parti interessate. Se dopo tale consultazione, la Commissione constata che la misura e' giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonche' gli altri Stati membri. Se dopo tale consultazione la Commissione constata che la misua e' ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa". "Art. 8. - 1. Se uno Stato membro prende o decide di prendere misure urgenti per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio, di un prodotto o di un lotto di un prodotto a causa di un rischio grave ed immediato che detto prodotto o lotto di prodotto presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori, esso ne informa d'urgenza la Commissione, a condizione che tale obbligo non sia previsto da procedure di natura equivalente nel contesto di altri strumenti comunitari. Tale obbligo non e' applicabile se gli effetti del rischio non vanno o non possono andare al di la' del territorio dello Stato membro interessato. Fatto salvo quanto e' indicato al primo comma, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito all'esistenza di un rischio grave ed immediato anche prima di aver deciso l'adozione dei provvedimenti in merito. 2. Alla ricezione di tali informazioni, la Commissione ne verifica la conformita' con le disposizioni della presente direttiva e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi. 3. Le procedure particolareggiate concernenti il sistema comunitario d'informazione previsto nel presente articolo figurano nell'allegato. La Commissione adatta tali proce- dure particolareggiate conformemente alla procedura stabilita di cui all'articolo 11".

Art. 44

(Pane parzialmente cotto)

1.L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, gia' sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "ART. 14. - 1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). 2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela- tive modalita' della stessa. 3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonche' la menzione "surgelato". 4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto. 5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".

Note all'art. 44: - La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca la disciplina per la lavorazione e commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. - Il testo dell'art. 14, cosi' come sostituto dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, era il seguente: "Art. 14. - 1. E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta. - convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico). 2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' inimballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CzEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. - L'art. 17 recita: "Art. 17 (Prodotti non destinati al consumatore). - 1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h). 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o su documenti commerciali".

Art. 45

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1994, N. 413))

Art. 46

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte).

Note all'art. 46: - Le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate in G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992. - La legge 25 agosto 1991, n. 287, concerne aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi.

Art. 47

(Vendita dei prodotti sfusi).

1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Nota all'art. 47: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari. L'art. 16 recita: "Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b); b) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario; c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; d) il titolo alcolometrico volumico affettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. 3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria. 5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti puo' esser riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' di banchi di esposizione dei prodotti alinentari. 6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali".

Art. 48

Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti).

1.La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e' sostituita dalla seguente: "c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'".

2.Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".

Nota all'art. 48: - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, concerne materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti. L'art. 4 recita: "Art. 1. - 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni: a) la dicitura 'per alimenti' ovvero 'puo' venire a contatto con gli alimenti' oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale 'macchina per caffe'', 'bottiglia per vino', 'cucchiaio per minestra' oppure il simbolo di cui all'allegato 2; b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento le loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie; c) il nome e la regione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'. 2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile: a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta; b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale; sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiale e sugli oggetti stessi. 3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservati ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonche' a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3. 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. In mancanza della dichiarazione di cu al comma 5, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi. 7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita. 8. Le indicazioni di cui al comma 7 possano essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue. 9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni".

Art. 49

(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi).

1.Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 246, e' abrogato.

2.L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.

Nota all'art. 49: - Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Il comma 3 dell'art. 2, abrogato, recitava: "3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro". - Il decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 64, sui prodotti alimentari, all'art. 7 cosi' dispone: "Art. 7 (Decretazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".

Art. 50

(Regolamentazione dei prodotti).

1.Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2.I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

4.In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.

5.I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

Nota all'art. 50: - Per la legge 9 marzo 1989, 86, v. nota all'art. 2. L'art. 4, comma 5, recita: "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale temine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".

Art. 51

(Esportazioni di carburanti).

1.Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari".

Nota all'art. 51: - Il testo del primo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sugli idrocarburi, era il seguente: "Art. 55 - Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in- via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato".

Art. 52

Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto).

1.L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".

2.Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".

Note all'art. 52: - Il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, concerne i brevetti per invenzioni industriali. L'art. 53 recitava: "Art. 53 (Art. 45, comma terzo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602). - L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione". - L'art. 54, comma 1, recitava: "Art. 54 (Art. 58, n. 3 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). - Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".

Art. 53

Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega).

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